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Viterbo - Causa pendente al Tar, che nel frattempo gli ha negato l'accesso agli atti degli ammessi

Ricorre contro l’esclusione dal corso allievi marescialli per “rendimento comportamentale”

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Viterbo – (sil.co.) – Aspirante allievo maresciallo dell’esercito dichiarato inidoneo per “rendimento comportamentale” fa ricorso al Tar del Lazio contro la mancata ammissione al corso, chiedendo per difendersi l’accesso ad atti relativi ad altri candidati ammessi, che gli vengono però negati.

Il giovane ha presentato ricorso contro il ministero della difesa per il riconoscimento del diritto ad accedere integralmente a quanto richiesto il 22 novembre 2021, utile secondo i suoi legali ad ottenere l’annullamento del provvedimento della commissione esaminatrice per il tirocinio del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 24° corso biennale (2021-2022) di 127 allievi marescialli dell’esercito, che gli ha attribuito il punteggio di 17 (quindi inferiore al minimo che era pari a 18) per la voce “rendimento comportamentale”, giudicandolo di conseguenza “inidoneo”.


Militari

Militari – foto di repertorio


L’interessato chiedeva di potere accedere a atti e documenti non ancora in suo possesso, tra i quali la documentazione comprovante la pubblicazione dei criteri di valutazione del rilevamento comportamentale e delle tre sotto aree “aspetto esteriore e correttezza formale”, “rispetto dei vincoli e delle risorse” e “valutazione attitudinale dinamica”. 

Inoltre la documentazione comprovante la notifica di eventuali provvedimenti disciplinari che lo abbiano riguardato e la graduatoria di fine tirocinio, in ordine di merito dei candidati, dal momento che online è reperibile solo l’elenco alfabetico degli ammessi, nonché le schede comportamentali e comunicazioni esito tirocinio degli ultimi quattro candidati per ordine di merito che abbiano riportato la votazione di 18/30 nell’area di giudizio “rilevamento comportamentale”.

Il ricorso, come detto, non è stato accolto perché, come spiegato dalla direzione generale per il personale militare, “le attività svolte durante il tirocinio sono escluse dal diritto di accesso, nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi”. 

Nella sentenza viene sottolineato come il ministero della difesa abbia comunicato l’inesistenza di una “graduatoria” degli ammessi al tirocinio, trattandosi in realtà di un “mero elenco” degli idonei. 

Le schede comportamentali degli altri candidati sembrano inoltre doversi ricondurre al concetto di “documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi, le cui sigle indicano, rispettivamente, la “capacità e resistenza fisica”, il “rendimento nelle istruzioni pratiche”, la “idoneità ad affrontare le attività scolastiche”, il “rilevamento comportamentale”.

“Si tratta, in altri termini, di elementi che sono sottoposti a valutazione ampiamente discrezionale dei superiori gerarchici e che concorrono a delineare il profilo psicoattitudinale del singolo candidato e cioè la sua personalità complessiva in funzione della sua idoneità a sostenere un determinato ruolo nell’ambito delle forze armate”, scrivono i giudici amministrativi.

“Si tratta di valutazione da tenere ben distinta da quella di carattere medico-sanitario che compete alle commissioni che, nelle selezioni in ambito militare, devono emettere un giudizio di idoneità psico-fisica”, viene ricordato.

“Infatti la ‘valutazione attitudinale’ costituisce accertamento sul carattere e sulla personalità del candidato, finalizzato ad una prognosi di compatibilità e adattabilità di tale personalità ad un contesto lavorativo peculiare, quale quello militare, connotato (come comunemente noto) da attività stressanti, rigida gerarchia, disciplina rigorosa, esposizione ad imprevisti e pericoli ecc., che richiedono doti specifiche non possedute da qualsiasi soggetto ‘sano’ e che, in ogni caso, non debbono confondersi con valutazioni di indole psicologica o psicopatologica, non rilevanti nella specie stante l’idoneità del ricorrente sotto il distinto profilo psico-fisico”.

“I giudizi e le schede comportamentali richiesti dall’istante riguardano dunque “informazioni di carattere psicoattitudinale” relative a terzi che, in quanto raccolte nell’ambito di un procedimento selettivo quale quello di specie, debbono ritenersi escluse dall’accesso”.

Il ricorrente deduce in ricorso che il suo interesse alla conoscenza dei documenti in questione deriverebbe dalla sua necessità di esercitare pienamente il diritto di difesa nella causa di merito avente ad oggetto la sua mancata ammissione al corso allievi marescialli.

“Tuttavia, ad avviso del collegio, parte ricorrente non può invocare questa norma in suo favore in quanto non è stata in alcun modo spiegata e circostanziata dal medesimo, come era invece suo onere, la necessità e, tantomeno la ‘indispensabilità’ a fini difensivi della conoscenza di documenti da qualificare come sensibili, in quanto attinenti ad aspetti personali e caratteriali degli altri candidati e che, comunque ricevono una speciale protezione direttamente da parte della legge”.

 


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19 settembre, 2022

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