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Viterbo - Annullata l'assoluzione - Ma per la cassazione non è punibile per la particolare tenuità del fatto

Dà del “comandante-padrone” al superiore, militare alla sbarra per insubordinazione pluriaggravata

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Corte di Cassazione

Corte di Cassazione


Viterbo – (sil.co.) – Militare cinquantenne viterbese a giudizio davanti al tribunale militare di Verona per insubordinazione con ingiuria pluriaggravata e continuata ai danni  di un superiore che ha definito, tra le altre cose, “comandante-padrone”. 

La presunta vittima, un colonnello, si è costituito parte civile, ricorrendo in cassazione assieme alla procura generale contro la sentenza con cui, il 20 ottobre 2020, la corte militare d’appello ha assolto il sottoposto con la formula “perché il fatto non costituisce reato”.

Per la suprema corte, che gli ha dato in parte ragione, non è vero che il fatto non costituisce reato, ma l’imputato è stato comunque dichiarato non punibile per la particolare tenuità del fatto.

“Il reato militare di insubordinazione con ingiuria – si legge nelle motivazioni – integra l’offesa all’onore e al prestigio ogni atto o parola di disprezzo verso il superiore gerarchico nonché l’uso di tono arrogante (che nel diritto comune non viene preso in considerazione), perché contrari alle esigenze della disciplina militare, per la quale il soggetto di grado più elevato deve essere tutelato, non solo nell’espressione della sua personalità umana, ma anche nell’ascendente morale di cui ha bisogno per un degno esercizio dell’autorità del grado e della funzione di comando”.

Viene inoltre sottolineata la necessità di tutelare “l’integrità e l’effettività del rapporto gerarchico, funzionale al mantenimento della disciplina e della compattezza delle forze armate”. 


La vicenda

Il militare viterbese è finito nei guai per avere inviato al comandante due lettere, il 18 gennaio e il 15 febbraio 2017, con le quali – per le frasi utilizzare e per il contenuto, dai toni complessivamente sprezzanti – avrebbe offeso il prestigio, il decoro e la dignità personale e professionale del superiore.

Al centro della vicenda l’alloggio di servizio presso la base logistica di Riva del Garda, dove il viterbese è giunto il 26 giugno 2016 con funzione di direttore, quindi avendone diritto. Senonché in quella data l’alloggio non sarebbe però stato disponibile e il viterbese avrebbe quindi occupato uno degli alloggi destinati agli ospiti, prendendo accordi con la ditta multiservizi che ne aveva la gestione. 

Tra gennaio e febbraio, il periodo delle due lettere, il superiore avrebbe insistito per avere informazioni, mettendo in discussione le risposte ricevute dal sottoposto, in merito alla procedura seguita e alle spettanze dell’amministrazione militare, alle quietanze di pagamento, anche per i familiari ospitati, e anche alla copia dell’autorizzazione dello stato maggiore dell’esercito a ospitare familiari nel periodo tra capodanno e l’epifania. 

Ebbene la cassazione ha accolto il ricorso contro l’assoluzione con la formula “perché il fatto non costituisce reato”, annullando senza rinvio la sentenza d’appello (secondo cui le due lettere erano “di un medesimo ‘intento reattivo’ ad una condotta del superiore, definita ‘assillante’ ma non illegittima”).

Senza rinvio, perché contestualmente la suprema corte, a sua volta, ha dichiarato non punibile l’imputato per la particolare tenuità del fatto contestatogli (“art. 131 bis cod.pen, di cui ricorrono ampiamente i presupposti”).


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3 ottobre, 2022

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