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Civita Castellana - Otto mesi di reclusione e 2mila euro di multa - Per la cassazione quello che conta è la prova del reato

Consegna spontaneamente la cocaina nascosta in casa, 66enne condannato in via definitiva

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Carabinieri - Immagine di repertorio

Carabinieri – Immagine di repertorio

Civita Castellana – (sil.co.) – Spaccio, definitiva la condanna a 8 mesi di reclusione e 2mila euro di multa inflitta in secondo grado a un 66enne di Civita Castellana. 

Quello che conta è la prova del reato. Nella fattispecie il possesso di sostanza stupefacente.

L’imputato è stato arrestato in flagrante il 22 aprile 2021 dopo che lui stesso ha consegnato ai carabinieri, nel corso di una perquisizione domiciliare, 4,32 grammi di cocaina che nascondeva in casa. 

La cassazione ha bocciato il ricorso dell’imputato contro la sentenza con cui, il 5 ottobre 2021, la corte d’appello di Roma ha ribadito la condanna per direttissima inflitta dal tribunale di Roma il 24 aprile 2021, due giorni dopo l’arresto, pur riformando parzialmente la sentenza di primo grado, escludendo la recidiva. In primo grado la pena base è stata calcolata in un anno e 6 mesi di reclusione e 4.500 euro di multa, con lo sconto di un terzo del rito abbreviato. 

Secondo la difesa, che ha chiesto l’annullamento della sentenza, “nessuna flagranza sussisteva, in quanto l’imputato consegnava spontaneamente la sostanza stupefacente che deteneva nascosta in casa”. La perquisizione “d’iniziativa” sarebbe stata inoltre illegittima. 

La corte d’appello inoltre, sempre secondo la difesa, “illogicamente non ha applicato la particolare tenuità in considerazione della qualificazione del fatto nel quinto comma”.

I giudici di secondo grado hanno infine ritenuto ostativo un precedente specifico dell’imputato, risalente al 1997, che per la difesa “può definirsi occasionale, non idoneo a ritenere una abitualità nel delitto”.

Per la cassazione, che lo ha rigettato, il ricorso è inammissibile.

Il motivo processuale della nullità della perquisizione e del sequestro, secondo le motivazioni, risulta manifestamente infondato. “Deve inoltre confermarsi la giurisprudenza di questa corte sulla utilizzabilità, come prova, di quanto sequestrato anche con perquisizione illegittima, per cui l’eventuale illegittimità dell’atto di perquisizione compiuto ad opera della polizia giudiziaria non comporta effetti invalidanti sul successivo sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato”.


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14 novembre, 2022

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