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Cassazione - Dottore in scienze della comunicazione e giurisprudenza, Alessio Attanasio si è rivolto oltre 600 volte alla suprema corte

Pena residua superiore a 25 anni, accolto ricorso del boss mafioso plurilaureato al 41 bis

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Viterbo – (sil.co.) – E’ stato accolto in parte dalla cassazione l’ennesimo ricorso (contro una pena residua superiore ai 25 anni di reclusione) presentato dal boss mafioso plurilaureato Alessio Attanasio, 52 anni, siracusano, indicato dalla Dda di Catania come il capo della cosca Bottaro-Attanasio. 

In oltre venti anni di detenzione, ha conseguito due lauree.

Nell’anno accademico 2009-2010, mentre era al 41 bis a Mammagialla, si è laureato in scienze della comunicazione presso la facoltà di scienze politiche dell’Università della Tuscia, quindi ha conseguito la laurea in giurisprudenza.

Secondo un articolo del Sole 24 Ore, Attanasio avrebbe presentato, a partire dal 2017, già 670 ricorsi in cassazione che hanno impegnato la suprema corte con 320 sentenze e 353 ordinanze.


Cassazione - Nel riquadro il boss Alessio Attanasio

Cassazione – Nel riquadro il boss Alessio Attanasio


Detenuto per due omicidi, ma non più al 41 bis

Pur essendo detenuto, da luglio non è più sottoposto al regime di massima sicurezza del 41 bis. Lo scorso 7 luglio dopo aver scontato 21 anni di carcere, era stato messo in libertà e poi nuovamente arrestato, dopo appena 7 giorni, in quanto condannato, in primo grado, a 30 anni di carcere per un omicidio legato a un regolamento di conti. Il 20 ottobre è stato condannato a ulteriori 30 anni per un altro omicidio, risalente al 2001.


Ricorso contro oltre 25 anni di pena residua

Attanasio, nel frattempo, ha presentato ricorso per l’annullamento dell’ordinanza con cui, il 22 dicembre 2021, la corte d’appello di Catania ha confermato il provvedimento con cui, il 2 luglio 2020, il procuratore della repubblica presso lo stesso tribunale aveva determinato nei suoi confronti una pena residua da scontare di 25 anni, 4 mesi e 17 giorni di reclusione, con decorrenza dal 1° marzo 2010.

In particolare, il pubblico ministero, dato atto che nei confronti di Attanasio erano state pronunciate 15 sentenze di condanna e che erano già stati sofferti periodi di carcerazione, aveva proceduto alla formazione di 5 cumuli parziali e quindi aveva determinato la pena da scontare come indicato.

Con richiesta del 10 luglio 2020 la difesa  di Alessio Attanasio ha rilevato che i cumuli parziali andavano diversamente formati, con conseguente rideterminazione della pena da scontare, a far data dal 10 marzo 2010, in 21 anni, 9 mesi e 18 giorni di reclusione. Richiesta respinta il 2 marzo 2022 dalla corte d’appello di Catania, quale giudice dell’esecuzione.


La cassazione  dà parzialmente ragione al boss

Per la cassazione il ricorso è, in parte, fondato e va pronunciato annullamento, con rinvio, dell’ordinanza impugnata. In particolare per gli ermellini è fondata la doglianza relativa alla determinazione della pena inflitta con le sentenze della corte di appello di Catania in data 13 dicembre 2002, in data 20 febbraio 2004 e in data 28 febbraio 2005.

Viene quindi ricordato come, con ordinanza in del primo luglio 2013, il tribunale di Viterbo abbia riconosciuto la continuazione fra i reati giudicati dalla sentenza in data 28 febbraio 2005 con quelli della sentenza 18 maggio 2004, sempre della corte di appello di Catania.

Peraltro, detta ordinanza è stata annullata dalla corte di cassazione nel 2014 in quanto nella determinazione dell’aumento di pena per i reati di cui alla sentenza 28 febbraio 2005 non era stato considerato che la relativa pena era già stata rideterminata dal provvedimento in data 22 marzo 2010 del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Catania.

In conclusione, l’ordinanza impugnata è stata annullata limitatamente alla determinazione della pena in espiazione dipendente dalle sentenze della corte di appello di Catania in data 13.12.2002, in data 20.02.2004 e in data 28.02.2005, con rinvio per nuovo giudizio su tale punto alla corte d’appello di Catania. 


Presunzione di innocenza

Nel sistema penale italiano vige la presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva. Presunzione di innocenza che si basa sull’articolo 27 della costituzione italiana secondo il quale una persona “non è considerata colpevole sino alla condanna definitiva”.


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26 dicembre, 2022

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