Condividi: Queste icone linkano i siti di social bookmarking sui quali i lettori possono condividere e trovare nuove pagine web.
    • Facebook
    • Twitter
    • LinkedIn
    • Google Bookmarks
    • Webnews
    • YahooMyWeb
    • MySpace
  • Stampa Articolo
  • Email This Post

Tribunale - Era imputata di omicidio colposo - Nelle motivazioni il giallo del macchinario esaminato dal consulente della procura

Operatrice casa di riposo assolta: “Posizionato in maniera congrua anziano caduto da sollevatore e morto”

di Silvana Cortignani
Condividi la notizia:


Il giudice Giacomo Autizi

Il giudice Giacomo Autizi

Il presidente uscente Luigi Sini

Il difensore Luigi Sini

Viterbo – Anziano cade in casa di riposo e muore, sono state depositate il 31 maggio le motivazioni dell’assoluzione dell’operatrice sanitaria. 

Accusata di omicidio colposo per la morte di un ospite 75enne della casa di riposo della provincia di Viterbo dove lavorava, una operatrice sanitaria, difesa dall’avvocato Luigi Sini, è stata assolta lo scorso 30 marzo con formula piena dal gup Giacomo Autizi che l’ha giudicata col rito abbreviato. 

“In merito alla dinamica del fatto – scrive il giudice nelle motivazioni della sentenza –  emerge dalla relazione del consulente del pm l’impossibilità ricondurre l’evento della morte della parte offesa alla condotta posta in essere dall’imputata, quale descritta nella imputazione”.

Al momento del drammatico incidente, costato dopo tre giorni la vita alla vittima, l’operatrice era da sola e stava trasferendo l’anziano dalla carrozzina al letto con l’ausilio di un sollevatore.

Contro la donna, che ha subito un licenziamento contro cui ha fatto ricorso, si erano costituiti parte civile gli eredi del 75enne, che non hanno concluso, e la stessa struttura, la cui difesa ha invece chiesto la condanna dell’operatrice sanitaria e anche i danni.

I fatti risalgono al 17 marzo 2019. 

Erano circa le 19,30 quando l’imputata – dipendente della società “Serenissima srl” che gestiva la residenza per anziani “Myosotis” di Bomarzo – che aveva mansioni di operatrice sanitaria, stava trasferendo da sola dalla carrozzina al letto l’anziano per la notte con l’ausilio del sollevatore, imbracando il paziente, non deambulante, su un telo di sollevamento in tessuto plastico.

“Risulta da escludere – viene sottolineato – che la caduta, come contestato nel capo di accusa, fosse dovuta ad aggancio difettoso o precario, per il semplice fatto che ciò avrebbe reso impossibile il sollevamento e la seguente caduta”.

Il 75enne, le cui condizioni apparvero subito gravissime, fu trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Belcolle, dove è deceduto tre giorni dopo, il 20 marzo.

Secondo il consulente tecnico della procura che ha esaminato il sollevatore, l’ingegnere Bartolo Giannone, la dinamica descritta dall’imputata è compatibile con quanto accaduto. 

“L’unico scenario possibile risulta quello della difformità del macchinario visionato rispetto a quello utilizzato dall’imputata durante la manovra di movimentazione del paziente”, spiega l’ingegnere.

“Appare infatti unica ipotesi logica – prosegue Giannone – quella per cui il macchinario concretamente utilizzato dall’operatrice fosse affetto da vizio tale da impedirne il perfetto funzionamento, tesi non certo peregrina anche considerando che l’incidente è avvenuto in data 17.03.2019 alle ore 19.20 mentre sollevatore e telo sono stati portati in luogo chiuso solo la mattina dopo”.

Nello specifico, come viene evidenziato nelle motivazioni della sentenza: “Appariva del tutto credibile che: (a) l’operatrice avesse posizionato il sollevatore con le gambe anteriori poste lateralmente alla carrozzina su cui era seduto il paziente, agendo con le spalle verso il letto; (b) il telo si trovasse già sotto il paziente e l’operatrice avesse posizionato la culla meccanica ‘in posizione congrua a sollevare il paziente senza fargli male’, agganciando i perni conici presenti; (c) conclusa la fase di aggancio, avesse sollevato elettricamente lo stesso ‘quanto bastava a sfilare la sedia sotto il paziente’, per poi estrarre la sedia, quando il paziente si trovava a 1,20 m da terra; (d) nel momento in cui procedeva alla rotazione del sollevatore, uno dei ganci avesse ‘perso la presa’, così provocando· la caduta del paziente”.

In questo contesto, secondo il perito, l’unica causa della caduta non poteva che esser lo “sgancio del sistema di blocco telo/macchina superiore destro, senza una logica spiegazione dell’accaduto, essendo il macchinario analizzato perfettamente funzionante”.

Circa il comportamento dell’imputata, il consulente ha evidenziato che era “regolare e comunque non in grado di causare l’incidente”.

“Per quanto concerne, invece, il posizionamento del paziente con le spalle al letto, tale fatto era del tutto ininfluente sulla dinamica successiva – secondo l’ingegnere – giacché l’incidente si sarebbe comunque verificato, in quanto in ogni caso, togliendo la sedia, il soggetto sarebbe rimasto sospeso per qualche secondo”.

Il consulente ha quindi precisato come le deduzioni riportate nella sua relazione fossero rese in base all’assunto che il macchinario usato per le prove fosse quello in concreto usato dall’imputata, essendo possibile che “qualcuno abbia scambiato il tela in buona fede, posto che “l’incidente è avvenuto in data 17.03.2019 alle ore 19.20 è sollevatore e tela sono stati portati in luogo chiuso solo la mattina dopo alle 9.30 circa”.

“Dalla relazione del consulente – si legge nelle motivazioni della sentenza – emergeva altresì una incongruenza rispetto al libretto di istruzioni del macchinario, giacché il libretto rinvenuto durante l’accertamento non risulta essere quello del macchinario oggetto della perizia”.

Precisava quindi che l’unica ipotesi verosimile era quella per cui non vi era identità tra macchinario usato dall’operatrice e quello da lui visionato. In particolare evidenziava: “O la fibbia era rotta, e non era quella che ho visto io, o lo strumento era rotto e non era quello che ho visto io. Quello che ho visto io … cioè non può realizzare questa cosa”, giacché il macchinario da lui controllato “era sicuro al cento per cento”.

Specificava inoltre che, “nel caso di aggancio precario, il paziente sarebbe caduto sulla sedia”, giacché l’operatrice non avrebbe. avuto il tempo di toglierla: il paziente sarebbe dunque caduto da qualche centimetro, non certo da 1.20 m.

“In conclusione – secondo il gup – la prevenuta deve esser assolta dal reato lei ascritto perché il fatto non sussiste, in assenza di prova del nesso causale tra la condotta della medesima ed il fatto verificatosi, per come descritto nel capo di accusa”. 

Nepi – Un anno fa è stato sorpreso in macchina con 167 chili di cocaina, adesso è diventata definitiva la condanna a 4 anni e 8 mesi di reclusione e 30mila euro di multa inflitta a un 66enne romano. G.F., bloccato il 10 maggio 2022 da polizia di stato e guardia di finanza di Civita Castellana mentre stava scaricando la “merce” presso un ristorante abbandonato di Nepi assieme a un 46enne di nazionalità romena.

La coppia è stata fermata mentre iniziava a svuotare il cofano dell’autovettura riempiendo dei sacchi di iuta trasportati poi all’interno del ristorante.

A insospettire gli investigatori la pesantezza del carico, tale che l’auto usata per il trasporto dell’ingentissimo quantitativo di stupefacente sarebbe arrivata quasi a toccare l’asfalto con la parte posteriore. La macchina – una piccola utilitaria riconducibile a una famiglia già oggetto di indagini nel recente passato per traffico di droga – è stata seguita fino a Nepi dove si è fermata davanti a un ristorante in stato di abbandono.

La perquisizione ha permesso di rinvenire e sequestrare all’interno dell’autovettura 117 chili di cocaina suddivisa in panetti da un chilo, mentre ulteriori 50 panetti della stessa tipologia sono stati rinvenuti all’interno del ristorante.

La cassazione ha bocciato il ricorso proposto dallo stesso imputato contro la sentenza del 7 dicembre 2022 con cui il gip del tribunale di Viterbo ha applicato al 66enne, su accordo delle parti, la pena di anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro 30mila dì multa, riconosciute le generiche equivalenti all’aggravante di cui all’art. 80, c. 2, d.P.R. n. 309/1990, per il reato di cui all’art. 73, stesso d.P.R., relativamente alla detenzione illecita e al trasporto di 167 chili di cocaina.

Silvana Cortignani


– Anziano cade in casa di riposo e muore, assolta operatrice sanitaria


Presunzione di innocenza

Nel sistema penale italiano vige la presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva. Presunzione di innocenza che si basa sull’articolo 27 della costituzione italiana secondo il quale una persona “non è considerata colpevole sino alla condanna definitiva”.


Condividi la notizia:
21 giugno, 2023

                               Copyright Tusciaweb srl - 01100 Viterbo - P.I. 01994200564PRIVACY POLICY

Test nuovo sito su aruba container https://www.tusciaweb.it/grazie-al-dottor-chegai-e-al-suo-reparto-di-radiologia-diagnostica/