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Viterbo - Ricorso bocciato dalla cassazione - Dovrà scontare 12 mesi per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti

Si fa condannare due volte in un anno per droga, revocata sospensione condizionale della pena

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Corte di cassazione

Corte di cassazione

Viterbo – (sil.co.) – Arrestato per droga il 26 novembre 2017, dovrà scontare in carcere 12 mesi di reclusione, a distanza di cinque anni dalla condanna, in seguito alla revoca della sospensione condizionale della pena.

A settembre 2022 il giudice dell’esecuzione si è accorto che, nel frattempo, aveva perso il diritto al beneficio essendosi fatti riarrestare e ricondannare dopo pochi mesi sempre per droga.

L’imputato, il 9 maggio 2018, era stato condannato dal tribunale di Viterbo a un anno di reclusione e a 2200 euro di multa per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, col beneficio della sospensione condizionale della pena, che gli è stato revocato lo scorso 16 settembre.

Imputato un 39enne che contro la revoca della sospensione condizionale della pena ha presentato ricorso per cassazione. Bocciato.

Il giudice dell’esecuzione del tribunale di Roma, revocando la sospensione condizionale della pena, ha evidenziato come l’imputato, il 17 agosto 2018, abbia commesso un ulteriore delitto in ordine al quale era stato condannato dal tribunale di Roma con sentenza del 10 dicembre 2018, alla pena di due anni e quattro mesi di reclusione e 10mila euro di multa, riportando quindi una condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, superava i termini.

Secondo la difesa, il giudice dell’esecuzione avrebbe omesso di considerare che il reato oggetto della sentenza del tribunale di Roma era stato commesso successivamente al reato in ordine al quale era stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, per cui il beneficio non poteva essere revocato.

La cassazione ha bocciato il ricorso dell’imputato ricordando come la sospensione condizionale della pena sia revocata di diritto se, nei termini durante i quali la condanna rimane sospesa, il condannato commetta un delitto della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva.

“Nel caso di specie  – si legge nelle motivazioni della sentenza dello scorso 23 marzo della prima sezione penale della cassazione – il giudice dell’esecuzione ha correttamente revocato (…) il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso dal tribunale di Viterbo con sentenza definitiva il 4 marzo 2019, posto che l’imputato, nel quinquennio dal passaggio in giudicato dalla predetta sentenza, con sentenza del tribunale di Roma, definitiva il 15 settembre 2019, era stato nuovamente condannato in ordine a un delitto commesso il 17 agosto 2018 (prima del passaggio in giudicato della sentenza concessiva del beneficio)”. 


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16 agosto, 2023

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