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Tar del Lazio - Bocciato ricorso per annullamento decreto con cui il questore ha disposto ricusazione istanza di rappresentanza

Ricettazione e falso nel passato del gioielliere, negato requisito “buona condotta”

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Polizia, finanza e carabinieri in viale Trieste

Polizia, finanza e carabinieri – foto di repertorio

Viterbo – (sil.co.) – Bocciato dal Tar del Lazio il ricorso di due commercianti del settore compro oro, uno dei quali finito oltre dieci anni fa agli arresti domiciliari per un presunto caso di ricettazione presso un esercizio commerciale di Tarquinia.

I due hanno presentato ricorso per l’annullamento del decreto con cui, il 4 giugno 2020, il questore della provincia di Viterbo ha disposto nei confronti dell’uno la ricusazione dell’istanza di rappresentanza avanzata  ex art. 8 Tulps dall’altro.

Secondo la difesa “la sola apertura di un procedimento penale a carico dell’interessato non è sufficiente ad escludere il requisito della buona condotta ai sensi del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”. 

Concludendo per il rigetto, i giudici amministrativi sottolineano: “Il giudizio alla base del provvedimento di diniego impugnato non è un giudizio di pericolosità sociale, bensì un giudizio prognostico sull’affidabilità del soggetto (…) atteso che il diniego può fondarsi anche su situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma che risultano genericamente non ascrivibili a ‘buona condotta’”.

Prima di decidere per l’infondatezza del ricorso, il collegio ha disposto il deposito, da parte della questura, di una dettagliata relazione sui fatti di causa, da cui sono emersi una serie di carichi pendenti, a partire da una condanna a 3750 euro di multa per  il reato poi prescritto di false dichiarazioni sul registro del commercio di beni usati, antichità e preziosi – aggiungendo a posteriori ad almeno cinque operazioni diciture come “e orecchino” e “2 bracciali e rottami collana cuori orecchini spilla croce” – contestato il 12 giugno 2012 dalla polizia del commissariato di Tarquinia. 

Quindi un processo per ricettazione, ancora in corso a Civitavecchia nel 2020, “per aver acquistato o ricevuto, al fine di procurare a sé un ingiusto profitto, oggetti in oro provento di furto in danno di un altro soggetto che ha presentato denuncia presso il commissariato di Tarquinia in data 17.10.2012”. 

Poi ancora guai per presunte false dichiarazioni sul registro del commercio e ricettazione, in seguito alle quali c’era stata una revoca della licenza per il commercio, per avere ostacolato l’identificazione della provenienza degli oggetti preziosi, compilando i due fratelli in concorso fra loro annotazioni false in merito all’identità dei soggetti cedenti i monili d’oro, in particolare indicando falsamente le generalità dei predetti soggetti per dissimulare gli effettivi cedenti

“Nei casi, in cui è consentita la rappresentanza nell’esercizio di un’autorizzazione di polizia, il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l’autorizzazione e ottenere l’approvazione dell’autorità di pubblica sicurezza che ha conceduta l’autorizzazione”, viene ricordato nelle motivazioni della sentenza in cui il Tar.


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28 settembre, 2023

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