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Cassazione - Bocciato il ricorso di un pluripregiudicato 49enne di Soriano nel Cimino - Era pronto a svolgere attività di volontariato presso una struttura da lui contattata

Con 10 condanne e 8 pendenze resta in carcere, no all’affidamento in prova ai servizi sociali

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Corte di Cassazione

Corte di Cassazione

Viterbo – (sil.co.) – “L’imputato è gravato da dieci condanne irrevocabili per reati di notevole allarme sociale e da otto pendenze relative a delitti commessi sono al 2020, sintomo di attuale ed intensa pericolosità sociale”. 

Bocciato dalla cassazione il ricorso di un pluripregiudicato 49enne di Soriano nel Cimino contro l’ordinanza con cui, lo scorso 7 febbraio, il tribunale di sorveglianza di roma ha rigettato la richiesta della misura alternativa al carcere dell’affidamento in prova ai servizi sociali.

“L’affidamento in prova al servizio sociale – si legge nelle motivazioni della sentenza dello scorso 8 giugno, pubblicate il 10 ottobre –  è una misura alternativa alla detenzione carceraria che attua la finalità costituzionale rieducativa della pena e che può essere adottata, entro la generale cornice di ammissibilità prevista dalla legge, allorché, sulla base dell’osservazione della personalità del condannato condotta in istituto, o del comportamento da lui serbato in libertà, si ritenga che essa, anche attraverso l’adozione di opportune prescrizioni, possa contribuire alla risocializzazione prevenendo il pericolo di ricaduta nel reato”.

“Nel caso di specie – spiegano gli ermellini – il tribunale di sorveglianza ha disatteso l’istanza di accesso alla misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova al servizio sociale in considerazione delle negative informazioni acquisite in merito alla personalità dell’imputato, gravato da dieci condanne irrevocabili per reati di notevole allarme sociale e da otto pendenze relative a delitti commessi sono al 2020, sintomo di attuale ed intensa pericolosità sociale, e, altresì, da quanto comunicato dall’Uepe, che ha riferito come il condannato abbia assunto, nei colloqui, una modalità superficiale, evitante e manipolativa, attribuendo all’esterno la responsabilità dei propri agiti devianti”.

“Il ricorrente – viene sottolineato – si limita, per contro, a segnalare, in termini di tangibile genericità, che le ulteriori manifestazioni criminali si arrestano ad alcuni anni orsono e che, in relazione a taluni dei reati indicati, non è ancora intervenuto accertamento irrevocabile ed aggiunge di essere disponibile a svolgere attività di volontariato presso una struttura che egli ha già contattato”.

“L’imputato – secondo i giudici di terzo grado che hanno di conseguenza dichiarato inammissibile il ricorso – si pone in una generica ottica di mera confutazione, che non riesce ad individuare fratture logiche nel ragionamento sotteso alla decisione impugnata, incentrato, come detto, sull’omesso avvio di un qualsivoglia processo di emenda e, di conseguenza, sull’attuale inidoneità dell’invocata misura alternativa alla detenzione a prevenire il rischio, più che concreto, di recidiva”.


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31 ottobre, 2023

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