Tarquinia – Arrestato per molestie solo in base alle “confidenze” alla polizia della convivente ritenuta inattendibile, definitivi 21mila euro per ingiusta detenzione. In precedenza era stato accusato di avere un rapporto morboso con le due figlie, che lo avrebbero visto nudo più volte.
È stato bocciato lo scorso 28 settembre dalla quarta sezione penale della cassazione il ricorso del ministero dell’economia e delle finanze contro la sentenza con cui, il 10 febbraio 2023, la corte d’appello di Roma ha riconosciuto a un 70enne di Tarquinia un risarcimento di oltre 21mila euro per tre mesi di ingiusta detenzione.
Lo scorso 10 febbraio, la corte di appello di Roma aveva accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta dal settantenne, in relazione all’ingiusta detenzione subita dal 5 marzo 2013 al 17 giugno 2013, condannando il ministero dell’economia e delle finanze e al pagamento della somma di 21.360 euro oltre alle spese processuali.
Secondo l’avvocatura generale dello stato, la corte di merito avrebbe errato nell’escludere il contributo colposo dell’indagato in presenza di pregressi elementi, seppure indiziari, nei quali il giudice per le indagini preliminari aveva identificato un precedente specifico (molestie) risalente nel tempo, seppure non sfociato in un procedimento penale.
Si tratterebbe, in particolare, del dato risultante da un’informativa del commissariato di pubblica sicurezza di Tarquinia del 26 novembre 2002 da cui risultavano vari interventi presso l’abitazione del settantenne a causa delle frequenti liti con la convivente, la quale lo accusava di avere un rapporto morboso con le due figlie, che lo avrebbero visto nudo più volte.
Secondo il ministero ricorrente, la motivazione sarebbe contraddittoria laddove la corte territoriale ha accolto l’istanza riparatoria pur avendo l’autorità procedente rinvenuto una precedente denuncia per un reato della stessa indole di quello per cui stava indagando.
“Secondo quanto si legge nell’ordinanza impugnata, la privazione della libertà personale aveva avuto origine da un’erronea valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, che il giudice penale ha definitivamente ritenuto non attendibile”, si legge nelle motivazioni della sentenza, pubblicate il 5 ottobre.
“I giudici della riparazione hanno considerato che il giudice per le indagini preliminari avesse fondato l’applicazione della misura cautelare esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa – viene spiegato – mediate da soggetti che ne avevano raccolto le confidenze, mentre non risultava accertato alcun seguito in merito alle dichiarazioni della presunta parte offesa risalenti nel tempo”.
E ancora: “Contrariamente a quanto asserito nel ricorso, non è dunque rilevabile alcuna contraddittorietà del ragionamento del giudice della riparazione, che ha logicamente escluso che l’istante avesse concorso con la sua condotta, in alcun caso accertata sia pure a livello indiziario, all’adozione della misura cautelare”.
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