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Cassazione - Due indagati grazie alla popolare trasmissione, uno dei quali viterbese - Scoperti in un albergo di Fiano Romano - Specialisti nella frode delle monete d'oro pagate in contanti

Truffatori smascherati da Striscia la notizia, confermato sequestro banconote e macchina conta soldi

di Silvana Cortignani
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Viterbo – Truffa delle monete d’oro pagate in contanti, bocciato dalla cassazione il ricorso di un 27enne e di un 28enne smascherati a febbraio da Striscia la notizia.

La coppia di “contatori di soldi” fu smascherata lo scorso 22 febbraio in un albergo di Fiano Romano da una troupe di Striscia la notizia, contro il cui “intervento” la difesa si è appellata all’assenza di querela e al fatto che il reato sia stato “stimolato” dagli addetti della trasmissione: “In cerca di un servizio giornalistico ed alla cui iniziativa erano dunque da ricondursi le presunte apparenti persone offese”.

Il 27enne e il 28enne, quest’ultimo di Viterbo, fermati nove mesi fa a Fiano Romano dalle forze dell’ordine grazie alla popolare trasmissione, e indagati per truffa e ricettazione in concorso, sono ricorsi contro l’ordinanza con cui, lo scorso 28 marzo, il tribunale della libertà di Rieti, ha rigettato l’istanza di riesame del decreto di sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero avente ad oggetto banconote autentiche e non oltre a una macchina conta soldi. 


Striscia la notizia - Truffa delle monete d'oro pagate in contanti

Striscia la notizia – Truffa delle monete d’oro pagate in contanti


“L’accertamento della sussistenza del ‘fumus commissi delicti” va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati – si legge nelle motivazioni della sentenza del 15 settembre, pubblicate il 14 novembre – nella specie gli oggetti oltre modo significativi sequestrati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l’ipotesi formulata in quella tipica. Pertanto, il tribunale non deve instaurare un processo nel processo, ma svolgere l’indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull’esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando l’integralità dei presupposti che legittimano la misura adottata”.

“La quale misura, nel caso di specie – viene spiegato – essendo un mezzo di ricerca della prova, non presuppone un accertamento dell’esistenza del reato, bensì la semplice indicazione di un reato astrattamente configurabile, oltre la rilevanza probatoria dell’oggetto che si intende acquisire in relazione al reato ipotizzato. Ne consegue che è legittimo il sequestro di documenti falsi, di carte di identità intestate ad altri, di banconote false, ecc. che depongano per la commissione di condotte truffaldine”.

“Quanto, poi, alla mancanza della querela quale condizione di procedibilità (…) nel caso in esame risulta che al momento della pronuncia dell’ordinanza impugnata (28/03/2023), i termini per proporre la querela non erano ancora scaduti, risultando il fatto accertato il 22/02/2023, all’atto del primo sequestro della polizia giudiziaria allorché l’indagato ed i correi vennero colti nel compimento dei fatti per cui fu iscritta la notizia di reato. In mancanza di una condizione di procedibilità che può ancora sopravvenire, nessuna preclusione incontra l’attività di indagine preliminare necessaria ad assicurare le fonti di prova, tanto che si prevede anche la possibilità di esperire l’incidente probatorio quando dal ritardo vi è pericolo di dispersione della prova”.

In conclusione: “Non è configurabile il reato impossibile, in presenza dell’attività di agenti ‘infiltrati’ o ‘provocatori’, quando l’azione criminosa non deriva esclusivamente, dagli spunti e dalle sollecitazioni istigatrici di questi, ma costituisce l’effetto di stimoli ed elementi condizionanti autonomamente riferibili all’agente, posto che l’inidoneità della condotta deve essere valutata oggettivamente con giudizio ‘ex ante'”, nel suo valore assoluto e non di relazione con la simultanea azione dell”infiltrato'”. 

Silvana Cortignani


Presunzione di innocenza

Nel sistema penale italiano vige la presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva. Presunzione di innocenza che si basa sull’articolo 27 della costituzione italiana secondo il quale una persona “non è considerata colpevole sino alla condanna definitiva”.


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21 novembre, 2023

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