Tarquinia – (sil.co.) – Superbonus e abusi edilizi, senza sanatoria, giusto lo stop ai lavori al condominio di Marina Velka.
È stato bocciato dal Tar del Lazio il ricorso del condominio Riva del Pavone di Marina Velka per l’annullamento del provvedimento con cui, il primo agosto 2022, il comune di Tarquinia ha disposto il “divieto di prosecuzione dell’attività e rimozione degli eventuali effetti dannosi”.
È la vicenda relativa al “110 per cento” sul quale hanno sperato gli inquilini dei 213 appartamenti del condominio Riva del Pavone, in viale dei Graviscani, che la scorsa primavera, con l’arrivo della bella stagione, si sono invece dovuti accontentare di rientrare nelle rispettive abitazioni, inutilmente sgomberate, trovandole nel frattempo “sforacchiate” in preparazione dei lavori mai fatti.
Il Tar del Lazio ha ricordato che, in base a quanto previsto dalla normativa sul superbonus, sebbene nella Cilas non si debba dichiarare lo stato legittimo degli immobili, “il Comune mantiene il suo potere di vigilare e sanzionare gli abusi edilizi”. A fronte di ciò, il provvedimento del Comune è giustificato considerando che i lavori sarebbero stati realizzati su un immobile con abusi edilizi.
“Tra fine 2020 e inizio 2021 – spiegava lo scorso 27 aprile un inquilino a Tusciaweb – è stata votata in assemblea la demolizione e ricostruzione del condominio. La ditta incaricata, in pratica, avrebbe dovuto ricostruire ex novo i 213 appartamenti. Motivo per cui siamo stati invitati a procedere allo sgombero di tutto quanto contenuto al loro interno, dai mobili alle tende, dalla biancheria ai piatti, dai quadri a tutti i ricordi cari delle vacanze accumulati negli anni”.
– “Disastro casa al mare, il miraggio del 110 per cento ha distrutto un immobile da 213 appartamenti”
Due i progetti presentati, da 30 milioni di euro nel 2020 e da 20 milioni di euro nel 2022.
Ben presto i sogni di gloria si sono ridimensionati, quando gli inquilini, dopo avere evacuato casa, hanno scoperto che non era possibile demolire e ricostruire, ma solo rifare le fondazioni e procedere coi lavori di ristrutturazione, dal cappotto al fotovoltaico.
“A luglio 2022 sono state presentate le richieste relative alle quattro palazzine A, B, C e D, dopo che gli appartamenti erano stati svuotati e per via dei saggi erano stati fatti buchi e buchi ovunque – ha spiegato l’inquilino – e qui abbiamo fatto ulteriori scoperte interessanti. Per quanto riguarda i palazzi B e C sono emersi vecchi abusi edilizi per cui dal comune sono arrivate le sanzioni e l’intimazione a sanarli”.
Il Tar del Lazio, in attesa di definire la Scia in sanatoria, ha deciso di non concedere la sospensiva chiesta dal condominio. Il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione il 31 ottobre. Sentenza e motivazioni sono state pubblicate lo scorso 7 dicembre.
Il comune, viene ricordato tra le altre cose, ha fatto presente come “sull’immobile oggetto di intervento”, siano state realizzate “opere in difformità a quanto autorizzato con la licenza edilizia 1846bis/1976, così come dichiarato dal professionista incaricato con la precedente pratica edilizia 519/2022 ‘Scia in sanatoria’”.
“Fin quando non saranno sanate le opere abusive non è consentito procedere ad alcun tipo di intervento sul fabbricato di che trattasi”, evidenziano i giudici amministrativi, alimentando pur tuttavia la speranza.
E ancora: “L’ente locale, rilevato che i lavori per i quali era stata presentata la Cilas riguardavano un fabbricato interessato da difformità edilizie rispetto all’originario titolo abilitativo, il che peraltro emergeva sulla base di quanto dichiarato dallo stesso condominio istante, avendo lo stesso contestualmente presentato apposita Scia in sanatoria, ha inteso agire tempestivamente affinché non si consolidasse, sul piano degli effetti materiali, un’ulteriore situazione di abuso, disponendo ‘il divieto di prosecuzione dei lavori e il ripristino di quanto già eventualmente realizzato’”.
In conclusione: “L’infondatezza della domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati – si legge nella sentenza – comporta il rigetto della domanda risarcitoria, difettando il necessario presupposto della presenza di un atto amministrativo illegittimo cui imputare causalmente il pregiudizio. In virtù delle superiori considerazioni, il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti sono infondati e devono essere respinti. La complessità delle questioni trattate nonché la parziale novità delle stesse giustifica la compensazione delle spese di giudizio”.
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