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Cassazione - Accolto il ricorso di un architetto della provincia di Siena e di un dirigente comunale originario di Viterbo - Annullata senza rinvio condanna a tre mesi e 15mila euro di ammenda

Abuso edilizio prescritto, revocata demolizione complesso residenziale nelle campagne toscane

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Corte di cassazione

Corte di cassazione

Siena – (sil.co.) – Estinto per prescrizione il reato di abuso edilizio e annullata la relativa sentenza di condanna, la cassazione ha revocato anche l’ordine di demolizione di un complesso residenziale realizzato nelle campagne toscane – a San Giovanni D’Asso, nel territorio di Montalcino, in provincia di Siena – con annessi piscina e rampa di scale di accesso ai locali interrati.

A presentare ricorso un architetto 48enne del posto quale progettista e direttore dei lavori e un 64enne originario di Viterbo quale responsabile dell’ufficio tecnico comunale che aveva rilasciato il permesso di costruire, secondo l’accusa in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.

Il professionista e il dirigente sono ricorsi per cassazione contro la sentenza con cui, il 6 luglio 2021, la corte di appello di Firenze ha assolto l’architetto dal reato di “falsità del privato in atto pubblico” e ha rideterminato la pena per il residuo reato di abuso edilizio, ascritto a entrambi i ricorrenti, nella misura di tre mesi di arresto e 15mila euro di ammenda, confermando la pena già inflitta in primo grado al dirigente per il medesimo reato.

Contestualmente, la cassazione, ha però dichiarato estinto il reato per intervenuta prescrizione, annullando senza rinvio la sentenza impugnata e stabilendo che “alla declaratoria di estinzione segue la revoca dell’ordine di demolizione”. 

Secondo la difesa, si è trattato di un intervento di ristrutturazione edilizia ammesso nelle aree ASn.1, che permetteva la demolizione e ricostruzione dell’edificio con la stessa volumetria di quello preesistente, senza più alcun riferimento alla necessità di mantenere la stessa sagoma e la stessa area di sedime. Trattandosi di ristrutturazione, sempre secondo la difesa, l’intervento era ammesso nella fascia di rispetto cimiteriale “ridotta a soli 50 metri sin dal 1974 in sede di approvazione regionale delle opere di ampliamento del cimitero”, mentre l’entità dei volumi interrati, ritenuti in eccesso rispetto a quanto previsto dal permesso di costruire, sarebbe stata calcolata dal consulente tecnico del pm “senza effettuare le verifiche e i calcoli, senza essere entrato nel cantiere e senza aver misurato direttamente il manufatto”. Un intervento qualificabile, insomma, come ristrutturazione edilizia, ammesso nelle zone agricole e nelle zone sottoposte a vincolo cimiteriale. 

 

Per la corte di appello di Firenze, il permesso di costruire era stato annullato in autotutela dal comune e il provvedimento, impugnato con ricorso straordinario al capo dello stato, aveva “resistito alla censura”.  “La decisione del giudice amministrativo e il parere del consiglio di stato – si legge però nelle motivazioni – non riguardava la legittimità del permesso di costruire, bensì del provvedimento di annullamento in autotutela del permesso stesso. Ciò rende non manifestamente infondati i ricorsi con conseguente instaurazione del rapporto processuale di impugnazione e possibilità di rilevare d’ufficio la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata”.

“Trattandosi di reato la cui permanenza è cessata con l’esecuzione del decreto di sequestro (8 agosto 2016), la prescrizione, tenuto conto dei periodi di sospensione, è maturata il 7 novembre 2021. Alla declaratoria di estinzione segue la revoca dell’ordine di demolizione”, si legge quindi nelle motivazioni della sentenza che sancisce l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la revoca della demolizione.


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12 febbraio, 2024

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