Viterbo – (sil.co.) – Boss della criminalità organizzata con la passione della musica ricorre in cassazione per avere un lettore e cd da ascoltare in cella.
Il carcere di Mammagialla
È stato accolto dalla cassazione il ricorso di un ras e sicario di fiducia della camorra detenuto al 41 bis a Mammagialla contro il provvedimento con cui, il 14 aprile 2023, il tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il suo reclamo contro il magistrato di sorveglianza di Viterbo che, a sua volta, ha disatteso l’impugnazione proposta contro il provvedimento di rigetto, da parte del direttore della casa circondariale, della richiesta di essere autorizzato all’acquisto di un lettore compact disk e dei relativi supporti musicali.
Per il tribunale di sorveglianza il diniego è giustificato, in primo luogo, dall’intrinseca pericolosità per l’ordine e la sicurezza dell’istituto dei supporti musicali che, essendo taglienti, si prestano ad un uso improprio, nonché dalla possibilità, per il detenuto, di fruire di contenuti musicali tramite la radio. Il possesso dell’apparecchio riproduttore consentirebbe inoltre l’ascolto di messaggi esterni registrati su disco, “ciò che potrebbe suggerire l’indebita introduzione di cd in istituto e, in particolare, la trasmissione, con tale mezzo, di informazioni non consentite”. È stato inoltre rilevato che il provvedimento dell’amministrazione “lungi da incidere sui diritti soggettivi del detenuto, attiene ad una pretesa di natura meramente voluttuaria”.
Ma il ricorso è fondato per i giudici della cassazione, che hanno annullato il provvedimento con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di sorveglianza di Roma.
“Considerato – si legge nelle motivazioni pubblicate il 28 marzo della sentenza dello scorso 20 dicembre – che l’obiettivo perseguito dal legislatore è rappresentato dall’inibizione di flussi comunicativi illeciti tra il detenuto e l’organizzazione di riferimento, logico appare il riconoscimento all’amministrazione della possibilità di procedere, sul piano tecnico, alla messa in sicurezza dei dispositivi, al fine di evitare manomissioni, nonché di accedere con facilità e prontezza ai relativi contenuti digitali”.
“Nel caso in esame – viene però sottolineato – la richiesta è stata disattesa dalla direzione della casa circondariale in ragione dell’intrinseca pericolosità del lettore, costituito di parti taglienti potenzialmente utilizzabili a scopo offensivo, e della possibilità, per il detenuto, di ascoltare la musica tramite la radio. Il magistrato di sorveglianza, nel disattendere il reclamo, ha, ulteriormente, segnalato che il possesso del richiesto apparecchio consentirebbe al detenuto di ascoltare messaggi esterni registrati su disco, ciò che potrebbe indurre all’indebita introduzione di cd in istituto”.
“Il provvedimento impugnato – in conclusione – si palesa illegittimo in quanto imperniato sull’apodittico ed assoluto riconoscimento della prevalenza delle ragioni di ordine e sicurezza su quelle individuali contrapposte, anziché sul percorso indicato, con voce ormai costante ed unanime, dalla giurisprudenza di legittimità, che postula la compiuta ed analitica verifica della mole e della natura delle operazioni da compiere per assicurare il contemperamento tra l’interesse del detenuto, in astratto senz’altro meritevole di tutela, e la salvaguardia delle finalità a cui presidio il regime detentivo differenziato è posto”.
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