Viterbo – (sil.co.) – “Dama di compagnia” in un nightclub sui Cimini, una 35enne d’origine romena si è costituita parte civile contro un cliente con il quale si sarebbe frequentata anche al di fuori dell’orario di lavoro.
Dalle consumazioni a un rapporto più o meno sentimentale, finito male a maggio 2022 in una denuncia per stalking, in quanto l’uomo, difeso dall’avvocato Giuliano Migliorati, oltre a importunarla in continuazione e a seguirla con la macchina, sarebbe arrivato a insultarla e a minacciare di morte la vittima, assistita dall’avvocato Matteo Moriggi nel processo in corso davanti al giudice Jacopo Rocchi.
“Troia, puttana, ti faccio vedere io cosa ti succede”, le avrebbe detto. “Ti butto l’acido addosso e poi ti passo sopra con il cingolato”, le avrebbe detto, spaventandola a morte.
Il 28 maggio di due anni fa, in particolare, l’imputato sarebbe piombato al nightclub, afferrando l’entraîneuse per un braccio e strattonandola per tenerla ferma.
Sul punto è stata ascoltata una collega presente all’arrivo dell’imputato, la quale ha ammesso a fatica (“si trattava di cose personali”) che lui le avrebbe chiesto la restituzione di una somma di tremila euro, dicendole “stai tranquilla, che non voglio più avere niente a che fare con te”.
Secondo la teste, interrogata sui presunti pedinamenti, parte offesa e imputato avrebbero percorso la stessa strada per recarsi al locale.
Un’altra testimone ha parlato di una presunta “doppia vita” della 35enne, che avrebbe frequentato di nascosto l’imputato fuori dell’orario di lavoro e avrebbe avuto contemporaneamente un fidanzato. L’imputato, a detta della donna, le avrebbe prestato delle somme di denaro: quattro-cinquemila euro per i funerali di un nipotino morto appena nato e per una visita medica cui si era sottoposta.
Il processo riprenderà a settembre per sentire l’imputato.
Presunzione di innocenza
Nel sistema penale italiano vige la presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva. Presunzione di innocenza che si basa sull’articolo 27 della costituzione italiana secondo il quale una persona “non è considerata colpevole sino alla condanna definitiva”.
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