Tarquinia – (sil.co.) – Definitiva dopo dieci anni la condanna a 12 mesi di reclusione per omicidio stradale del 57enne di Tarquinia che attorno all’una della notte tra venerdì 21 e sabato 22 febbraio 2014 investì con la sua auto e uccise una badante romena di 41 anni alla guida di uno scooter sull’Aurelia, a poche centinaia di metri da casa.
Carabinieri e 118
La vittima, Lenuta Slujitoru, residente a Capalbio, morì poco dopo il trasporto all’ospedale Misericordia di Grosseto a seguito delle gravissime lesioni riportate nell’incidente. La donna, che era in sella al suo ciclomotore, fu tamponata dalla Bmw dell’imputato sulla statale Aurelia, mentre stava svoltando a sinistra all’altezza dello svincolo per Capalbio. Sul posto intervennero i soccorritori del 118 e i carabinieri per i rilievi di rito. Il 57enne, sottoposto all’alcoltest, risultò positivo.
La 41enne, che viveva da anni a Capalbio insieme al marito e a una bambina all’epoca di dieci anni, lavorava a poche centinaia di metri dal punto in cui è successo l’incidente, vicino al distributore di benzina al cui autogrill faceva le pulizie col marito.
Lo scorso 16 gennaio la cassazione ha respinto il ricorso presentato dalla difesa dell’automobilista contro la sentenza con cui la corte d’appello di Firenze, ha confermato la condanna di primo grado, sottolineando peraltro, al di là dell’incensuratezza, la presenza di un precedente penale di una certa gravità e le modalità della condotta, di elevata pericolosità per la circolazione stradale. Nelle motivazioni, pubblicate il 15 aprile, viene anche ribadito come all’automobilista sia stata riconosciuta l’attenuante di cui all’art. 62 n.6 cod. pen., essendo stato integralmente risarcito, tramite la società assicuratrice, il danno ai prossimi congiunti della vittima.
All’imputato era stata contestata una colpa generica e la violazione delle norme del codice della strada nonché la violazione dell’art.186 comma 2 bis e 186 comma 2 lett.a) del C.d.S, poiché, alla guida della sua autovettura Bmw 118, in stato di ebbrezza (tasso alcolemico riscontrato 0,78 g/L) percorrendo la strada statale Aurelia in direzione Grosseto, in ora notturna, omettendo di moderare la velocità, stimata intorno ai 100 km/H, contro il limite di 70 imposto, tamponava lo scooter Peugeot condotto dalla vittima, che si apprestava a svoltare a sinistra, cagionando alla predetta vittima lesioni mortali.
Secondo la difesa non era stato valutato e indicato, ai fini del trattamento sanzionatorio, la misura dell’apporto causale, ai fini della verificazione dell’evento, della condotta imprudente tenuta dalla vittima, che non indossava correttamente il casco ed aveva eseguito un repentino cambio di corsia per svoltare a sinistra, sottolineando che il primo giudice aveva evidenziato, ma non quantificato, il concorso di colpa della persona offesa.
Bocciando il ricorso, la cassazione sottolinea: “La corte territoriale, con motivazione del tutto immune da vizi logici, ha argomentatamente attribuito al ricorrente l’integrale responsabilità del sinistro. La sentenza impugnata richiama le conclusioni del consulente, secondo cui una ragionevole ricostruzione delle traiettorie consentiva di escludere che la vittima avesse effettuato una manovra repentina, non risultante da alcun dato tecnico o da altri elementi quali la presenza improvvisa di ostacoli, tali da far ipotizzare un improvviso ‘scarto’ del ciclomotore verso sinistra”.
E ancora: “Anche la velocità mantenuta dalla vittima era stata stimata a circa 40 km orari, del tutto consona allo stato dei luoghi e ai limiti di velocità imposti. In tale contesto, il ciclomotore è stato violentemente colpito dalla Bmw condotta dall’imputato che proveniva da dietro, occupando il tratto iniziale della corsia di canalizzazione in prossimità di un incrocio, in violazione delle norme regolanti la circolazione stradale che impongono di viaggiare sulla parte più vicina al margine destro della carreggiata”.
In conclusione: “La ricostruzione del sinistro è stata quindi operata in modo esaustivo e lineare dai giudici di merito, che hanno concluso nel senso che l’imputato, avvistato il ciclomotore, avesse iniziato una manovra di sorpasso, occupando impropriamente la corsia di canalizzazione, mal valutando il progressivo spostamento del ciclomotore verso sinistra, al fine di immettersi sulla via Valmarina. Inoltre la velocità della Bmw, stimata in circa 80 km orari, non era consona alla limitata visibilità notturna e alla vicina presenza di un crocevia, e l’imputato, peraltro, era risultato in stato di ebbrezza alcolica”.
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