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Viterbo - Lo ha stabilito la cassazione - A Vincenzo e Giuseppe Cammarata la direzione di Mammagialla aveva negato l'autorizzazione

“Padre e figlio boss mafiosi al 41 bis, possono avere almeno un colloquio visivo all’anno”

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Corte di cassazione

Corte di cassazione

Viterbo – (sil.co.) – Padre e figlio, entrambi boss mafiosi detenuti in regime di carcere duro, hanno diritto ad avere almeno un colloquio visivo all’anno anche se tutti e due in regime di carcere duro. 

Al centro della vicenda Giuseppe Cammarata, boss 47enne di Riesi, in provincia di Caltanissetta, figlio del boss Vincenzo. 

È stato bocciato dalla cassazione il ricorso del ministero della giustizia contro l’ordinanza con cui, l’11 maggio 2023, il tribunale di sorveglianza di Roma aveva rigettato il reclamo contro l’accoglimento, da parte del magistrato di sorveglianza di Viterbo, del reclamo proposto a sua volta da Giuseppe Cammarata, cui la direzione del carcere Nicandro Izzo, in località Mammagialla, aveva negato almeno un colloquio visivo all’anno con il genitore Vincenzo, anche lui detenuto in regime di carcere duro. 

Secondo il ministero della giustizia, il tribunale di sorveglianza, nel rigettare il reclamo, non aveva tenuto conto del fatto che la stessa direzione distrettuale antimafia competente aveva espresso parere contrario alla concessione del colloquio, e che “in base alla giurisprudenza di legittimità, non può configurarsi un diritto dei detenuti sottoposti al regime differenziato del 41 bis ad effettuare colloqui visivi con familiari sottoposti allo stesso regime”

“La giurisprudenza di legittimità – si legge nelle motivazioni della sentenza dello scorso 5 dicembre, pubblicate il 20 maggio – ha spiegato che il detenuto sottoposto a regime differenziato può essere autorizzato ad avere colloqui visivi con i familiari – in situazioni di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà ad effettuare i colloqui in presenza – mediante forme di comunicazione audiovisiva controllabili a distanza, secondo modalità esecutive idonee ad assicurare il rispetto delle cautele imposte dal 41 bis”.

In conclusione, l’impugnata ordinanza del tribunale di sorveglianza “rispettosa di tale principio anche nel precisare che il colloquio venga espletato secondo i tempi e le modalità ritenuti più opportuni e congrui dall’amministrazione penitenziaria, è immune dai vizi lamentati”. 


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1 luglio, 2024

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