Viterbo – (sil.co.) – Valida la querela contro i ladri sporta dal direttore di un punto vendita. Bocciato dalla cassazione il ricorso contro la convalida dell’arresto per furto aggravato in concorso presentato dalla difesa di due romene di 24 e 25 anni, sorprese la scorsa primavera a rubare all’interno del supermercato di un centro commerciale del capoluogo per un bottino di circa 1200 euro. Le due donne, in trasferta nella Tuscia, furono arrestate e per loro fu disposto dal questore il divieto di mettere piede a Viterbo per i successivi tre anni.
Polizia – Immagine di repertorio
Era il pomeriggio del 26 aprile quando la coppia è stata arrestata per furto aggravato in concorso dalla polizia, intervenuta su segnalazione della vigilanza del supermercato che aveva sorpreso le due giovani di nazionalità romena intente a rubare merce per un valore complessivo attorno ai 1200 euro.
Il giorno successivo, dopo una notte ristrette nelle camere di sicurezza della questura di via Romiti, l’arresto fu convalidato dal giudice della direttissima presso il tribunale di Viterbo. Nei confronti della 24enne e della 25enne il questore di ha quindi adottato la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel capoluogo per un periodo di tre anni.
Tornando al ricorso contro la convalida del 27 aprile 2024, la difesa ha sostenuto il difetto di querela, per essere questa stata proposta dal direttore responsabile dell’esercizio commerciale, in assenza dell’indicazione della fonte del potere di proporre querela.
Ricorso inammissibile per la cassazione, che spiegano nelle motivazioni della sentenza del 26 giugno, pubblicate il 27 settembre, come “ai fini della procedibilità di un furto commesso all’interno di un supermercato, il direttore dell’esercizio è legittimato a proporre querela, anche quando non sia munito dei poteri di rappresentanza del proprietario, in quanto titolare di una posizione di detenzione qualificata della cosa che è compresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice”.
“Il principio – sottolineano i giudici della suprema corte – è stato affermato dalla Sezioni Unite (sent. n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975), le quali hanno evidenziato che, con l’incriminazione del reato di furto, si tutela il possesso di cose mobili, e che il possesso, a tali fini, non va inteso negli stretti termini di cui all’art. 1140 cod. civ., ma in senso più ampio, comprensivo della detenzione a qualsiasi titolo, quale mera relazione di fatto, qualunque sia la sua origine”.
Il bene giuridico protetto dal reato di furto, insomma, è costituito non solo dal diritto di proprietà e dai diritti reali e personali di godimento, ma anche del possesso, inteso nel senso di detenzione qualificata con la cosa, con il conseguente potere di utilizzarla e di disporne.
E ancora: “Persona offesa del reato è il detentore e non il proprietario non detentore. In questa prospettiva, è stata espressamente attribuita dalle Sezioni unite al direttore dell’esercizio commerciale, che ha l’obbligo di custodia delle cose ivi contenute e la conseguente detenzione delle stesse, la qualifica di persona offesa, a causa del pregiudizio socialmente protetto che questi subisce per effetto della sottrazione del bene che gli è affidato.Deve pertanto riconoscersi, anche nel caso di specie, la ritualità della querela proposta dalla responsabile del supermercato in cui ha avuto luogo la sottrazione”.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della cassa delle ammende.
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