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Corte di cassazione - Pena definitiva dopo 25 anni - Bocciato il ricorso - Nel 1999 non fece né il servizio di leva, né il servizio civile

Rifiutò di andare militare, 44enne condannato a due mesi e 20 giorni di reclusione

di Silvana Cortignani
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Viterbo – Bocciato dalla corte di cassazione il ricorso di un 44enne, condannato in via definitiva per avere rifiutato di andare militare quando aveva 19 anni. Nel 1999 non fece né il servizio di leva, né il servizio civile. 

Al centro della vicenda l’ordinanza con cui, il 18 aprile 2024, il gip del tribunale di Viterbo, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di revoca del decreto penale emesso il 19 aprile 2000 nei suoi confronti per avere rifiutato, il 30 agosto 1999, il servizio militare, senza aver chiesto e ottenuto l’ammissione al servizio civile.

Per questo il 44enne, a distanza di 25 anni, è stato condannato in via definitiva alla pena di 2 mesi e 20 giorni di reclusione, sostituita con la pena della multa di 6 milioni di vecchie lire, ridotta, ai sensi dell’art. 459 cod. proc. pen., a 3 milioni di vecchie lire, pari a 1.549,37 euro.

A fronte dell’istanza con cui il 44enne aveva sostenuto l’avvenuta abolitio criminis a seguito dell’eliminazione del servizio militare professionale in virtù della legge 14 novembre 2000, n. 331, entrata a regime il 31/10/2005, il giudice dell’esecuzione ha escluso essersi verificata l’abrogazione del suddetto reato, essendosi riscontrata continuità normativa.

La difesa ha proposto ricorso per cassazione chiedendone l’annullamento, sostenendo che la volontà del legislatore della riforma “è stata quella di abolire, con il servizio di leva obbligatoria in tempo di pace, anche le sanzioni penali allo stesso riconnesse”, richiamandosi in tale direzione l’interpretazione che ha negato l’evenienza di qualsivoglia continuità normativa fra le fattispecie indicate dal giudice dell’esecuzione.

Per la cassazione il ricorso è da ritenersi infondato. “Il giudice dell’esecuzione – si legge nelle motivazioni della sentenza dello scorso 9 luglio – ha fatto retta applicazione anzitutto del principio di diritto secondo cui le disposizioni normative che hanno istituito il servizio militare professionale e hanno sospeso il servizio militare di leva sono norme integratrici del precetto penale relative alle condotte di rifiuto del servizio militare con riguardo ai giovani assoggettati all’obbligo di leva sino al 31 ottobre 2005 (…) con la conseguenza della non punibilità della condotta di colui che, essendo obbligato al servizio militare, rifiuti di prestarlo, salvo però – ed è questa la precisazione determinante anche con riferimento al caso in esame – che non sia stata già pronunciata sentenza irrevocabile”.

“Al riguardo, si è contestualmente resa la condivisa precisazione che la norma incriminatrice di cui all’art. 151 cod. pen. mil . pace e ogni altra norma incriminatrice di condotte di rifiuto del servizio militare non sono state abrogate, ma è venuta meno una norma integratrice del precetto penale che attiene esclusivamente ai giovani assoggettati all’obbligo di leva sino al 31 ottobre 2005, data di cessazione dal servizio dell’ultimo contingente chiamato alle armi il 31 dicembre 2004”.

“Si è chiarito, quindi, che la sospensione della chiamata obbligatoria alla leva, introdotta con la suddetta legge n. 331 del 2000 e successive integrazioni, non ha abolito il servizio di leva militare obbligatoria, ma ne ha soltanto limitato l’operatività a specifiche situazioni e a casi eccezionali riferiti anche al tempo di pace. Pertanto, il reato di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza non è stato abrogato, ma è stato modificato il contenuto del corrispondente precetto penale”.

“Nel caso qui in esame, il conseguimento dell’esecutività del decreto penale in tempo antecedente all’operatività della modificata e più mite disciplina ha determinato l’effetto che la modifica stessa non ha inciso sulla fattispecie ormai definitivamente accertata e sanzionata”.

“La norma punisce colui che, non avendo chiesto o non avendo ottenuto l’ammissione al servizio civile, rifiuta di prestare il servizio militare, prima o dopo averlo assunto, adducendo motivi di coscienza che ostano alla prestazione del servizio militare, testo sovrapponibile al precedente e contemplante una pena (la reclusione da sei mesi a due anni) rimasta immutata”, la conclusione degli ermellini. 

Silvana Cortignani


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6 novembre, 2024

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