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Viterbo - Ma i giudici del Tar del Lazio bocciano il ricorso

Carabiniere contro valutazione del superiore: “Mi ha anche dato del coglione”

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Viterbo – (sil.co.) – È stato bocciato dal Tar del Lazio con sentenza pubblicata il 24 dicembre, vigilia di Natale, il ricorso di un carabiniere in servizio nel Viterbese contro la valutazione “inferiore alla media” da parte del superiore. Secondo il militare, una valutazione dettata da “parzialità dell’istruttoria e travisamento dei fatti” e “frutto della palese e comprovata inimicizia tra il valutato e il compilatore”. Quest’ultimo un luogotenente che, oltre alla contestata valutazione, gli avrebbe anche dato del “coglione”.


Carabinieri

Carabinieri – foto di repertorio


“Il piantone è un coglione”

Nel ricorso contro il ministero della difesa e contro il comando legione carabinieri Lazio, il militare chiedeva ai giudici amministrativi l’annullamento del decreto notificato il 2 ottobre 2020 con cui il vice direttore generale per il personale militare aveva respinto il ricorso avverso la scheda valutativa relativa al periodo dal 12 novembre 2018 all’11 novembre 2019. 

Prova dell’inimicizia sarebbe stata l’essere definito “coglione” quando, il 20 giugno 2019, nell’uso dell’applicativo DocsPa aveva riversato per errore dei contenuti che non andavano acquisiti. Il giorno successivo, facendo nuovamente accesso allo stesso applicativo, gli sarebbe comparsa una finestra relativa ai documenti eliminati con la motivazione, in lettere maiuscole, “il piantone è un coglione”.  La vicenda del reato militare di “ingiuria ad inferiore”, a carico del compilatore, si è poi conclusa con l’archiviazione.


“Inadeguati requisiti in genere”

Nel caso di specie, il compilatore afferma che il carabiniere, militare in via di formazione, possiede “inadeguati requisiti in genere”, ad eccezione della bella presenza e dell’impeccabile modo in cui veste l’uniforme. Nel periodo oggetto di valutazione, in particolare, avrebbe dimostrato “disinteresse alle molteplici attività istituzionali, scarso senso del dovere, mancanza di affidabilità, non offrendo sufficienti garanzie di portare a termine i compiti assegnatigli e incapacità ad integrarsi nel reparto, creando molteplici malumori”.

E ancora, “di carattere schivo, ha manifestato indolenza alle osservazioni e ai richiami rivoltogli dai superiori, reagendo con atteggiamenti di presunzione”. In conclusione, “il rendimento fornito non ha pertanto soddisfatto e si è attestato su un livello inferiore alla media”.

“Il ricorso è infondato – si legge nella sentenza pubblicata la vigilia di Natale – e va respinto”. 


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28 dicembre, 2024

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