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Cassazione - Bocciato il ricorso di un esponente della Sacra corona unita - Troppi cinque anni dalla morte del congiunto e il contesto violento per concedere il permesso

Fratello ucciso in un agguato, no al boss mafioso al 41 bis che chiede di recarsi sulla tomba

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Il carcere di Mammagialla

Il carcere di Mammagialla

Viterbo – (sil.co.) – Bocciato dalla cassazione il ricorso di un boss della Sacra corona unita al 41 bis a Mammagialla contro l’ordinanza con cui, lo scorso 18 aprile, il tribunale di sorveglianza di Roma ha confermato il rigetto da parte del magistrato di sorveglianza di Viterbo dell’istanza di concessione di un permesso di necessità al fine di recarsi alla tomba del fratello ucciso il 24 giugno 2019 in un agguato mafioso. 

Si tratta di Filippo Griner, 42 anni, detto Tyson, esponente della criminalità organizzata di Andria, detenuto in regime di carcere duro al “Nicandro Izzo” di Viterbo, dove deve scontare un cumulo di pene fino al 2045, a suo tempo arrestato dopo una lunga latitanza. 

I magistrati hanno ritenuto insussistenti i tre requisiti richiesti per la concessione del beneficio previsto dall’art. 30, comma 2, Ord. pen., in particolare quanto alla idoneità del grave evento luttuoso ad incidere sulla vita familiare del richiedente, stanti la distanza temporale dal decesso del fratello e il contesto violento in cui questo è avvenuto.

Secondo il difensore Francesca Vianello Accorretti “la giurisprudenza di legittimità ha costantemente ricompreso la morte di un familiare tra gli accadimenti che incidono in modo molto significativo sulla vicenda umana del detenuto e legittimano la concessione del permesso di necessità, ed ha ritenuto irrilevante la non immediatezza di tale evento rispetto alla richiesta del beneficio”.

Irrilevanti, sempre secondo la difesa, la pericolosità sociale del detenuto e il contesto territoriale criminoso in cui il permesso dovrebbe essere goduto, “perché a tali condizioni può e deve rispondersi predisponendo le opportune cautele, come la scorta armata, idonee a rendere la fruizione del permesso compatibile con le esigenze di ordine e sicurezza pubblici”.

Come detto, la cassazione ha ritenuto il ricorso infondato, sottolineando che “il beneficio non costituisce uno strumento con finalità di trattamento rieducativo, ma è un rimedio eccezionale diretto ad evitare, per finalità di umanizzazione della pena, che all’afflizione propria della detenzione si sommasse inutilmente quella derivante all’interessato dall’impossibilità di essere vicino ai congiunti, in occasione di particolari avverse vicende della vita familiare”.

“E’ innegabile – si legge nelle motivazioni della sentenza dello scorso 11 ottobre – che il decesso di un familiare incide fortemente nella vita personale e nei rapporti con gli altri congiunti, e può rendere necessaria la vicinanza a questi ultimi, sia per consolarli, sia per rafforzare il legame familiare attraverso la elaborazione comunitaria del dolore. E notorio, però, che il decorso del tempo da un simile evento stempera il dolore e l’esigenza della sua esteriorizzazione, ad esempio recandosi alla tomba del defunto, e in ogni caso rende non più necessaria, per fini umanitari, la sua condivisione con gli altri familiari”.


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4 gennaio, 2025

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