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Revocata in appello la sospensione condizionale della pena - Ma la cassazione dà ragione alla difesa e annulla il provvedimento

Guardia medica in auto col lampeggiante della polizia, rischia di dover scontare 10 mesi di reclusione

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Giuseppe Puri

L’avvocato Giuseppe Puri

Viterbo – (sil.co.) – Avrebbe dovuto scontare dieci mesi di reclusione, se la cassazione non avesse accolto il suo ricorso contro la revoca della sospensione condizionale della pena. 

Protagonista un medico 71enne viterbese che se ne andava in giro in macchina col lampeggiante della polizia in funzione. Secondo l’accusa per trovare con facilità un parcheggio. Motivo per cui è stato condannato in primo grado, il 30 gennaio 2020, a dieci mesi di reclusione con lo sconto di un terzo dell’abbreviato condizionato e la sospensione della pena. 

Cosa è successo nel frattempo? È successo che il 22 aprile dell’anno scorso, dopo oltre quattro anni, la corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del 2020, senza alcun ricorso da parte del pm, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso al 71enne e ha confermato nel resto la prima decisione, che ne aveva affermato la responsabilità per il delitto di possesso di segni distintivi contraffatti, ed aveva dichiarato estinta per oblazione la contravvenzione di rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale. 

Il difensore Giuseppe Puri ha per prima cosa censurato la “inammissibile valutazione di merito” da parte dei giudici di primo e secondo grado della condotta contestata, ovvero “la sola detenzione di un dispositivo lampeggiante in uso ai corpi di polizia”, ossia un reato di pericolo il cui elemento soggettivo sarebbe integrato per l’appunto dalla “consapevole detenzione”.

Quindi l’omessa motivazione in relazione alla sussistenza nella specie di un “errore scusabile” da parte dell’imputato, in ordine alla conformità a legge dell’utilizzo da parte sua del lampeggiante sul proprio veicolo, quale responsabile della guardia medica, avendo pure documentato di essere nello svolgimento del servizio al momento del fatto.

In particolare, l’errore avrebbe avuto ad oggetto l’art. 177 cod. strada, che consente l’uso del dispositivo lampeggiante ai mezzi di soccorso, senza specificare la natura di questi ultimi. E in senso contrario non potrebbero avere rilievo le argomentazioni svolte dai giudici di merito, fondate sul disvalore del fatto oggetto di oblazione né l’assunto – tratto da una valutazione dell’appartenente alla polizia di stato – secondo cui il medico (che era in servizio) avrebbe azionato il lampeggiante solo per procurarsi un parcheggio, dovendosi invece valutare solo la detenzione del lampeggiante.

Relativamente al suo “precipitoso allontanamento” alla richiesta dell’operante di esibire i propri documenti, per la difesa trattasi di condotta comprensibile se si considera che il poliziotto era a lui sconosciuto, non era in servizio e vestiva abiti civili.

Per la cassazione il terzo motivo è fondato. “La corte di merito – si legge nelle motivazioni – ha revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso dal tribunale, con  un provvedimento che non viene reso ope legis ma ha natura costitutiva e implica un giudizio sull’indole e sulla gravità del reato, rispetto al quale l’imputato deve essere posto nella condizione di potersi difendere, che non poteva essere reso in mancanza di impugnazione del pubblico ministero”.

Ne deriva l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena.




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28 gennaio, 2025

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