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Viterbo - Istituto bancario e compagnia telefonica condannati a risarcire il danno

Truffa informatica, 50 mila euro sottratti via sms a una società di consulenza in poco più di un’ora

di Daniele Camilli
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Viterbo – Truffa informatica, 50 mila euro sottratti via sms a una società di consulenza in poco più di un’ora. Istituto bancario e compagnia telefonica condannati a risarcire il danno. A deciderlo il giudice Eugenio Turco del tribunale civile di Viterbo. 

La truffa si è consumata il 12 gennaio del 2021 con quattro richieste di bonifici da 12.400 euro ciascuna, via sms in poco più di un’ora. Il tutto per un totale di quasi 50 mila euro. Vittima una società di consulenza rappresentata in giudizio dall’avvocato Luigi Padovan specializzato in diritto delle nuove tecnologie e sicurezza informatica. A farne le spese non è stato tuttavia il truffatore, ma un istituto bancario e una compagnia telefonica.


Viterbo - Palazzo di giustizia

Viterbo – Palazzo di giustizia


La società di consulenza nel 2021 è stata vittima di un attacco via telefono, una cosiddetta sim swap, una delle minacce più recenti in ambito sicurezza informatica. Il truffatore disattiva la Sim originale di cui è in possesso il cliente e la sostituisce con una nuova. Una volta in possesso del duplicato della sim, prende poi il controllo del numero di telefono per realizzare operazioni fraudolente con aziende, banche e organismi in cui lo smartphone serve come mezzo per la notifica o la convalida di operazioni.

Ed è quello che è successo alla società viterbese. Degli hacker hanno rubato le credenziali di accesso alla banca della ditta e sostituito la sim intestata alla stessa per poi indicazioni all’istituto bancario e prelevare denaro.


Viterbo - L'avvocato Luigi Padovan

Viterbo – L’avvocato Luigi Padovan


A pagare il risarcimento sono stati però la banca e la compagnia telefonica. L’istituto bancario perché il sistema adottato di autentificazione a due fattori è “apparso inidoneo – come sta scritto in sentenza – nel prevenire le tipologie di frodi come quella in esame, tutelando l’utilizzatore del servizio”. Il cliente “a seguito della (illecita) disattivazione della sim ad opera di terzi – precisa infatti Turco – può trovarsi nella condizione di non poter ricevere alcuna comunicazione dalla banca circa le operazioni in corso di esecuzione; né di ricevere ulteriori messaggi dalla banca, non trovandosi, quindi, nella condizione di segnalare l’irregolarità e impedire il perpetrarsi dell’illecito”.

La compagnia telefonica perché “dalla documentazione in atti – prosegue il giudice – non emerge che in relazione al caso in esame avesse mai verificato in modo adeguato l’identità del soggetto richiedente il duplicato della sim; né aveva mai posto in essere quelle cautele di diligenza e buona fede richieste nell’esecuzione del contratto, in particolare da parte di un gestore telefonico che operava professionalmente nel mercato delle comunicazioni”.

Daniele Camilli


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10 febbraio, 2025

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