Viterbo – (sil.co.) – Okay alla pianola in cella. È stato accolto dalla cassazione il ricorso di Francesco Maria Tancredi Napoli, catanese di 49 anni, detto “Ciccio”, detenuto al 41 bis. Per i pentiti e per la Dda, l’ultimo boss conosciuto del clan Santapaola.
Viterbo – Il carcere di Mammagialla
Gli ermellini hanno annullato con rinvio per un nuovo giudizio al magistrato di sorveglianza di Viterbo il decreto con cui, il 18 luglio 2024, era stato rigettato il reclamo avverso la decisione della direzione della casa circondariale di Viterbo che negava a Napoli l’autorizzazione all’acquisto di una pianola elettrica e di alcuni testi di studio, dal momento che presso il carcere di Sulmona, da dove proveniva, gli era stato concesso di studiare musica e di utilizzare un pianoforte.
Per la difesa, l’amministrazione penitenziaria aveva compresso il diritto del detenuto a proseguire nell’attività di studio della musica.
“Il ricorso è fondato” si legge nelle motivazioni della suprema corte che sottolinea come sia ” evidente che il diniego all’acquisto di testi di studio e di un pianola per esercitarsi incide, come lamentato, sul diritto allo studio che è riconosciuto ai detenuti come elemento fondamentale del trattamento penitenziario dall’art. 15 della L. 354/75, che ha una sua diretta derivazione costituzionale nell’art. 27 Cost, e che non subisce limitazioni nemmeno in ragione della sottoposizione al regime differenziato di cui all’art. 41 bis L. 354/75″.
“Anche il detenuto o l’internato sottoposto a tale regime – viene sottolineato – può iscriversi a corsi di studio e, dunque, a maggior ragione gli può essere consentito di svolgere attività di studio da autodidatta e può altresì acquistare e detenere libri; il ricorrente, infatti, aveva già avuto l’autorizzazione, mentre era detenuto a Sulmona, ad utilizzare il pianoforte e a studiare musica”.
“Il diniego da parte dell’amministrazione – concludono gli ermellini – si appalesa dunque, da un lato, confliggente con una posizione di diritto soggettivo del detenuto e, dall’altro, totalmente immotivato e privo di ogni ragionevolezza, anche se posto in correlazione con le particolari esigenze di sicurezza che pervadono il trattamento riservato ai soggetti sottoposti al regime differenziato di cui all’art. 41 bis L. 354/75”.
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