Viterbo – (sil.co.) – Ha parlato con un altro detenuto al 41 bis nonostante i divieto, bocciato dalla cassazione il ricorso per la liberazione anticipata relativamente a un semestre di pena di Gianluigi Sarcone, boss 54enne originario di Cutro ma residente a Bibbiano, in provincia di Reggio Emilia, esponente di spicco del ramo emiliano della cosca cutrese collegata ai Grande Aracri.
Carcere Nicandro Izzo di Viterbo – Nel riquadro Gianluigi Sarcone
Condannato in uno dei rivoli processuali scaturiti dall’inchiesta Aemilia scattata il 28 gennaio 2015 e detenuto al 41 bis a Mammagialla per associazione mafiosa, Sarcone lo scorso 4 ottobre si era visto rigettare dal tribunale di sorveglianza di Roma, cui aveva sporto reclamo contro analoga decisione del magistrato di sorveglianza di Viterbo, l’istanza di liberazione anticipata relativamente al semestre di pena espiata dal 28 gennaio al 29 luglio 2022.
Sarcone, in quel lasso di tempo, aveva subito la sanzione disciplinare dell’ammonizione per avere parlato con un altro detenuto appartenente a diverso gruppo di socialità, “dimostrando così la mancata adesione all’opera di rieducazione”.
In particolare, secondo la difesa, il tribunale ha omesso di analizzare il contenuto della conversazione intercorsa tra i detenuti, al fine di verificare se si trattasse di comunicazione in grado di veicolare informazioni idonee a vulnerare le esigenze di ordine e sicurezza sottese al regime differenziato, trascurando di prendere in esame le prospettazioni difensive relative al suo precedente inserimento nello stesso gruppo di socialità del detenuto con cui aveva dialogato, circostanza questa indicativa di una valutazione di non pericolosità degli scambi comunicativi intervenuti con quest’ultimo da parte della stessa amministrazione penitenziaria.
“Nel caso di specie – viene sottolineato nelle motivazioni della sentenza- il tribunale ha fatto ineccepibile applicazione dei canoni ermeneutici, valorizzando il comportamento irregolare del detenuto, ritenuto dimostrativo di mancata adesione ad un progetto di socializzazione consapevole e consistito nell’aver comunicato con altro detenuto, come lui sottoposto a regime detentivo differenziato ma appartenente ad un distinto gruppo di socialità”.
E ancora: “I giudici di sorveglianza hanno, quindi, considerato siffatto contegno, sintomatico della scarsa propensione del ricorrente a rispettare le regole da seguire in costanza di detenzione, tanto più che quelle da lui violato attengono a regime differenziati ai quali sono legate note e ben più intense ragioni di tutela della sicurezza e dell’ordine non solo all’interno del carcere”.
In conclusione: “Tale deliberata trascuratezza è stata considerata sufficiente ad attestare, con riferimento al periodo semestrale in esame, la sua mancata partecipazione al trattamento”.
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