Viterbo – (sil.co.) – Riconosciuto lo status di vittima del dovere e i relativi benefici a un agente della polizia di stato 56enne della provincia di Viterbo assistito dall’avvocato Simone Negro nella causa che si è conclusa il 7 maggio davanti al giudice del lavoro Mauro Ianigro del tribunale di Viterbo.
“In occasione di plurimi e distinti servizi svolti tra il 1992 ed il 1999 ha subito lesioni di vario genere che hanno determinato una menomazione dell’integrità psico-fisica. Questa storia – spiega il legale – inizia nel 1992. Il suo protagonista è uno dei tanti ragazzi pronti a servire lo Stato. Ad ottobre di quell’anno, il giovane ha già qualche anno di servizio alle spalle, quasi tutti svolti nel reparto scorte di Roma. Non è più una recluta ed è tra quelli che vengono incaricati di dirigere il servizio di scorta armata per lunghi tratti e sorvegliare pericolosi criminali”.
“Ancora pochi minuti e il suo turno settimanale sarebbe terminato – prosegue Negro – già, perché il caso a volte si diverte a metterci lo zampino. Alle 19 di sera proprio mentre la sua squadra sta effettuando il passaggio di consegne alla ‘muta’ subentrante, dalla pistola di un agente parte un colpo accidentale. Il protagonista di questa storia è ancora in vita perché il colpo gli attraversa l’addome senza ucciderlo lasciandogli in eredità lesioni riconosciute poi in un’invalidità per causa di servizio del 50%”.
“Ma, come si diceva, c’è una legge, la 266 del 2005, che all’articolo 1, comma 563, definisce Vittime del dovere coloro che siano deceduti o siano rimasti invalidi in attività di servizio in alcune specifiche attività elencate tra le quali, alla lettera c) ‘la vigilanza ad infrastrutture civili e militari’. Basta questa rapida occhiata al testo di riferimento per concludere che i requisiti ci sono tutti: il ragazzo era in servizio ed è rimasto invalido mentre svolgeva proprio l’attività di sorveglianza/scorta contemplata nella norma. Così, il poliziotto richiede i benefici previsti cui pare pacifico abbia diritto.”
“Ma il Ministero dell’Interno non è d’accordo – spiega l’avvocato – di pacifico, anzi, non c’è nulla e serviranno anni di difesa per arrivare al lieto fine. L’amministrazione, infatti, eccepisce oltre alla prescrizione, che la casualità, l’accidentalità o l’imprudenza alla base di un evento come questo siano discriminanti sufficienti ad escludere la sussistenza dei requisiti, poiché non vi sarebbe ‘la concretizzazione del rischio’ tipico connesso all’attività di sorveglianza. Ed è, lasciatecelo dire, un’eccezione che non sta in piedi”.
“Il legislatore, occorre ricordarlo ancora una volta, alle lettere da a) a f) del comma 563 ha individuato sei contesti operativi già di per sé più a rischio rispetto agli ordinari servizi d’istituto – sottolinea il legale – l’invalidità o il decesso derivati in conseguenza dei servizi svolti in uno di questi contesti dovrebbero perciò dare titolo allo status di Vittima del dovere in modo automatico. Questa era la ratio della norma e questo era l’intento del compilatore”.
“Inoltre, la prova del ‘maggior rischio’ evocato dal ministero rimanda al successivo comma della stessa legge, il 564, quello relativo agli equiparati a vittime del dovere e non ha alcun rilievo in questa fattispecie per la quale è sufficiente ed esaustivo, come già detto, dimostrare il contesto d’impiego in cui è avvenuto l’evento. Contraddittorio, non contrapposizione a priori”.
“Il ruolo dell’amministrazione, sia chiaro, non deve essere passivo. Anzi, è sano e funzionale, in un sistema nel quale tutti gli ingranaggi funzionino correttamente, che il ministero appuri, attraverso organi di consulenza, come le commissioni mediche e il comitato di verifica per le cause di servizio, che ogni domanda sia fondata. Il contraddittorio garantisce la salvaguardia del diritto collettivo e scongiura lo spreco di denaro pubblico.
Tuttavia, quando queste condizioni siano evidenti come nel caso di specie e quando gli avvocati siano costretti a ripetere le stesse eccezioni di diritto con esiti sempre favorevoli, che senso ha una contrapposizione strumentale e pervicace? Più che un lieto fine era l’unico finale giusto, almeno in termini di legge, e 6 anni sono davvero troppi”.
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