Viterbo – (sil.co.) – Detenuto in carcere da 34 anni, trattandosi di un boss di cosa nostra non ha diritto al gratuito patrocinio a spese dello stato.
Lo ha deciso la corte di cassazione bocciando il ricorso del boss mafioso 61enne Antonino Pulvirenti, al 41 bis a Mammagialla, avverso l’ordinanza con cui lo scorso 17 dicembre il tribunale di sorveglianza di Roma ha confermato il diniego del magistrato di sorveglianza di Viterbo, presupponendo la sussistenza di proventi e beni in capo al ricorrente.
Il tribunale ha argomentato nel senso che Pulvirenti si trova in esecuzione pena per una condanna ad un reato incluso nell’art. 76 d.P.R. n. 115/2002 e che, nel caso, non è stata superata la presunzione in ordine al superamento del limite di reddito prevista dal comma 4-bis del predetto articolo.
Per la difesa, il tribunale di sorveglianza si era limitato a riportare la nota della Dda “che nulla dice in ordine ai redditi di un soggetto detenuto da ben 34 anni senza sopravvenienze giudiziarie. Dalla nota della Dda non emerge la sussistenza di proventi illeciti e il tribunale non ha demandato accertamenti alla guardia di finanza”.
Il ricorso è inammissibile, ha confermato la suprema corte, sottolineando che “il tribunale di sorveglianza di Roma prevede una presunzione relativa, per come precisato dalla corte costituzionale nella sentenza n. 139 del 2010, di superamento del limite di reddito per i soggetti già condannati per i reati in esso indicati, sul presupposto che l’autore degli stessi abbia beneficiato di redditi illeciti e che l’odierno ricorrente rientra per l’appunto tra i destinatari della norma in esame”.
“In particolare – si legge nelle motivazioni della sentenza – il tribunale ha richiamato quanto risultante dalla nota 20.6.2024 della procura distrettuale presso il tribunale di Catania, riscontrata anche dai numerosi e gravissimi precedenti giudiziari ascritti al Pulvirenti, con riguardo al ruolo apicale dello stesso all’interno dell’associazione di stampo mafioso denominata Clan Santapaola, di cui viene ritenuto ‘uomo d’onore’, come confermato da plurimi collaboratori di giustizia. Trattasi di una delle cosche più potenti operanti nella Sicilia orientale, la cui attuale operatività è confermata dalle numerose operazioni di polizia giudiziaria citate nel provvedimento impugnato e dalle indicate sentenze e ordinanze cautelari emesse nel corso di anni recenti”.
E ancora: “Il Pulvirenti è sottoposto da anni al regime detentivo speciale di cui all’art. 41-bis in quanto partecipe, con ruolo apicale, dell’associazione per delinquere di stampo mafioso denominata Cosa Nostra. Osserva il tribunale che lo stato detentivo non interrompe il legame con la consorteria criminale, come dimostrano i plurimi sostegni economici a libro paga in favore di affiliati e capi clan ristretti in carcere. Il tribunale ha dato atto del fatto che nessuna allegazione documentale risulta fornita dal Pulvirenti a sostegno dell’istanza per il superamento della presunzione relativa, né il ricorso è autosufficiente sul punto, essendosi limitato ad opporre la mera circostanza che l’istante è soggetto detenuto da 34 anni”.
“Rispetto a tale rilievo, il tribunale – concludono gli ermellini – ha fornito adeguata risposta, certamente non apparente né fittizia, avendo valutato come il mantenimento di collegamenti in costanza di detenzione costituisca una necessità per l’associazione che opera all’esterno, con la conseguenza che il detenuto affiliato al clan in posizione verticistica è figura in grado di indirizzare i sodali, impartire ordini e dare indicazioni in ordine ai reati da commettere e da cui trarre le fonti di finanziamento del gruppo, potendo quindi contare sull’appoggio finanziario dell’associazione”.
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