Montalto di Castro – (sil.co.) – Scommesse “clandestine”, ma non per le tasse. È la vicenda di una contribuente – titolare di un centro scommesse di Montalto di Castro, al quale sono stati contestati dalla commissione tributaria regionale ricavi non contabilizzati per oltre 276mila euro relativi a Irap e Irpef dal 2011 al 2014
L’imprenditrice è finita nel mirino della guardia di finanza secondo cui, nell’ambito della propria attività di gestione di un centro di scommesse autorizzate, aveva raccolto giocate relative a scommesse gestite da un bookmaker estero non autorizzato.
Fatto sta che la contribuente è finita sotto processo penale davanti al tribunale di Civitavecchia che l’ha assolta nel 2024 con sentenza passata in giudicato. Abbastanza per presentare ricorsi per ognuna delle annualità contestate davanti ai giudici della cassazione che, a maggio, hanno rinviato le rispettive cause a nuovo ruolo, in attesa della pronunzia delle sezioni unite attinente il vincolo derivante dagli effetti, ai fini fiscali, della sentenza penale definitiva di assoluzione dal reato tributario, emessa all’esito del dibattimento con la formula “perché il fatto non sussiste”.
Tornando alle scommesse gestite da un bookmaker estero non autorizzato, l’art. 66, comma 1, lett. a), della l. n. 220/2010 stabilisce che, ferma restando l’illiceità della condotta, l’imposta sui concorsi pronostici e sulle scommesse è dovuta anche se la raccolta del gioco sia avvenuta in assenza della concessione rilasciata dai Monopoli di Stato.
La contribuente impugnò l’avviso innanzi alla commissione tributaria provinciale di Viterbo, che rigettò il ricorso e fu respinto anche il successivo appello, coi giudici regionali che rilevarono che il gestore delle scommesse è soggetto passivo d’imposta anche per l’ipotesi nella quale la raccolta del gioco venga effettuata per conto terzi.
Secondo la difesa la sentenza impugnata avrebbe preso in considerazione il solo “ambito di operatività – applicabilità” dell’imposta unica sulle scommesse, senza entrare nel merito dell’effettivo incremento patrimoniale, né del concetto di ricavi e costi ed omettendo di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento.
La contribuente contesta, inoltre, la “mancata valutazione delle prove fornite”, omettendo di considerare i reali ricavi da lei ottenuti, frutto della provvigione riconosciutale, essendosi limitata ad far coincidere la base imponibile con le somme acquisite a titolo di giocate a fini di scommessa.
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