Viterbo – (sil.co.) – Il “tempo tuta” va pagato come lavoro straordinario.
Si tratta del tempo impiegato per indossare o togliere camici, divise, tute protettive, scarpe antinfortunistiche, guanti, caschi o altri indumenti sul luogo di lavoro va retribuito se obbligatorio.
Non è una novità che debba essere retribuito, ma è una novità il caso finito al centro di una sentenza della cassazione relativa alla vertenza sul “tempo tuta” che ha visto contrapposti Asl di Viterbo e un gruppo di dipendenti.
Ebbene il tribunale di Viterbo, accertato l’obbligo dei lavoratori di indossare la divisa sul luogo di lavoro, ha per l’appunto dichiarato la computabilità nell’orario di lavoro del tempo necessario per le operazioni di vestizione e svestizione.
Successivamente la corte di appello di Roma, in parziale riforma di tale sentenza, ha condannato l’azienda sanitaria locale al pagamento come lavoro straordinario, in favore dei medesimi lavoratori, della retribuzione dovuta per il tempo necessario alle operazioni di vestizione e dismissione della divisa, determinato in complessivi 15 minuti a turno.
Con decorrenza dalla data di notifica del ricorso, ovvero dal 9 marzo 2017. Da considerarsi come lavoro straordinario, ritenendo contraddittoria rispetto a tale statuizione l’esclusione, da parte del primo giudice, della remunerabilità di tale tempo ulteriore quale lavoro straordinario.
In particolare, la corte di appello ha osservato che il tempo di percorrenza dallo spogliatoio al reparto (e viceversa) deve essere considerato alla stregua del tempo di vestizione, trattandosi di attività che accede necessariamente alle suddette operazioni, ritenendo ragionevole per lo svolgimento di tali attività la misura di 15 minuti a turno individuata dai lavoratori e non contestata dalla parte datoriale, sempre a decorrere dalla data di notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado del 9 marzo 2017, in quanto non erano state avanzate richieste per il periodo precedente.
Avverso tale sentenza i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione contestando la mancata estensione degli effetti al quinquennio precedente la data del 3 marzo 2017. Bocciando il ricorso, gli ermellini motivano: “La corte territoriale non ha applicato l’istituto della prescrizione, ma ha rilevato la mancanza di domande per il periodo precedente alla proposizione del ricorso, e da tale data ha fatto correttamente decorrere gli effetti del disposto accoglimento”.
“Dalla sentenza impugnata non risulta l’epoca a partire dalla quale il giudice di primo grado ha accertato il diritto dei lavoratori ricorrenti alla retribuzione del tempo di vestizione e svestizione, né la corte territoriale inteso riformare la sentenza di primo grado sulla decorrenza dell’accertamento”, la conclusione.
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