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Corte di cassazione - Accolto in parte il ricorso - Sarà la corte d'appello di Firenze a decidere sulla condizionale

Terzo infortunio sul lavoro di un operaio, imprenditore spera nella sospensione della pena

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Acquapendente – (sil.co.) – Definitiva la condanna per lesioni aggravate ai danni di un lavoratore inflitta a un imprenditore 66enne di Acquapendente. Ma l’imputato può ancora sperare nella sospensione condizionale della pena, nonostante si tratti della terza condanna per fatti analoghi, una delle quali per omicidio colposo.

La cassazione ha bocciato il ricorso contro la sentenza con cui, l’8 marzo 2024, la corte d’appello di Perugia ha confermato la sentenza di primo grado, annullando però con rinvio alla corte d’appello di Firenze la statuizione inerente la sospensione condizionale della pena.

I fatti sono quelli relativi al grave infortunio avvenuto a Castel Giorgio di Orvieto nella prima mattinata di martedì 17 dicembre 2019, quando un operaio 47enne d’origine albanese precipitò al suolo dopo una caduta da un tetto e fu elitrasportato al Santa Maria della Misericordia di Perugia, dove fu ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione.

Vittima un socio lavoratore, che stava svolgendo attività di manutenzione al tetto di un capannone, quando precipitò al suolo da un’altezza di cinque metri. All’imprenditore di Acquapendente, nella su qualità di socio amministratore, è stata cointestata l’aggravante della inosservanza della normativa antinfortunistica, per avere redatto il Pos senza descrivere le attività lavorative da svolgersi in cantiere e le modalità organizzative e per non aver individuato le misure prevenzionali corrispondenti, con specifico riferimento al rischio di caduta dall’alto.

L’operaio era intento in lavori di manutenzione della copertura di un magazzino agricolo quando, durante il sopralluogo per verificare lo stato della copertura e il tipo di intervento da effettuare, vi accedeva senza alcuna protezione, calpestando una lastra in fibrocemento adiacente a una tavola di camminamento che, sotto il suo peso, ha ceduto provocandone la caduta per lo sfondamento della copertura.

Secondo la difesa, che aveva chiesto il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, disatteso dal tribunale in ragione della ritenuta causa ostativa del godimento in passato del medesimo beneficio per due volte, i due precedenti erano estinti per decorso del termine.

Si tratta di una sentenza del pretore di Montefiascone irrevocabile il 05/04/1987  e di una sentenza del gip del tribunale di Orvieto per omicidio colposo commesso il 24/07/1990, per le quali la difesa ha osservato come in ogni caso le pene, congiunte a quella del presente processo, non supererebbero i due anni.

Gli ermellini hanno accolto tale parte del ricorso, annullando la sentenza limitatamente al beneficio della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla corte d’appello di Firenze, dichiarando l’irrevocabilità della dichiarazione di penale responsabilità.


Presunzione di innocenza

Nel sistema penale italiano vige la presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva. Presunzione di innocenza che si basa sull’articolo 27 della costituzione italiana secondo il quale una persona “non è considerata colpevole sino alla condanna definitiva”.


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8 giugno, 2025

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