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Tribunale - Aveva immortalato la vettura su cui viaggiavano padre e figlio avvocati, Stefano e Lorenzo Galeani - Hanno discusso loro stessi il ricorso davanti al giudice di pace

Bocciato autovelox “killer” sulla superstrada, annullata multa inflitta dalla locale di Soriano

di Silvana Cortignani
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Soriano nel Cimino – Bocciato autovelox “killer” sulla superstrada. Aveva immortalato la vettura su cui viaggiava una coppia di avvocati, ma il giudice di pace di Viterbo ha accolto il ricorso contro la multa che è stata di conseguenza annullata. Il ricorso è stato discusso in. udienza dai diretti interessati, i legali Stefano e Lorenzo Galeani, padre e figlio.

Gli avvocati Lorenzo e Stefano Galeani

Gli avvocati Lorenzo e Stefano Galeani


Vittime di una sanzione secondo loro ingiusta, sono stati intercettati da un dispositivo mobile di controllo della velocità lo scorso 3 maggio, al chilometro 44+900 della SS 675 umbro-laziale, all’altezza del distributore,  mentre viaggiavano in direzione Orte. 

Al verbale di contestazione elevato nei suoi confronti dalla polizia locale di Soriano nel Cimino si è opposto il padre Stefano Galeani, che si è difeso in udienza assistito dal figlio Lorenzo.

Un ricorso fondato per il giudice di pace Alessandro Mandolini, che anzitutto ha ritenuto meritevole di accoglimento la carenza di omologazione dell’apparecchiatura elettronica di rilevamento della velocità utilizzata per la conduzione dell’accertamento, presupposto al verbale di contestazione. 

“Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità – ricordano gli avvocati Galeani – sono considerate fonti di prova la risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento”.

“L’accertamento da cui è originato il verbale di contestazione oggetto di opposizione è carente di una indispensabile condizione di legittimità – sottolinea il legale – in quanto è stato condotto con un’apparecchiatura elettronica di rilevamento della velocità preventivamente sottoposta ad approvazione, come asseverato dai verbalizzanti, ma non anche ad omologazione, come imposto dalla normativa”.

Silvana Cortignani


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9 ottobre, 2025

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