Viterbo – (sil.co.) – Gli ermellini danno ragione a un presunto tifoso scalmanato. Non dovrà presentarsi in questura per 5 anni.
È stato accolto dalla cassazione il ricorso di un ultras 41enne per l’annullamento del decreto con cui, lo scorso 17 marzo, il gip del tribunale di Roma ha convalidato il provvedimento emesso il precedente 7 marzo dal questore di Roma con il quale è stato disposto l’obbligo di presentazione presso la questura per la durata di cinque anni, in occasione delle competizioni sportive della Faul Cimini Viterbo.
Il difensore del tifoso, avvocato Domenico Gorziglia, ha contestato il mancato rispetto del termine di 48 ore dalla notifica all’interessato, rilevando che il provvedimento del questore è stato notificato al ricorrente in data 15/03/2025 alle ore 11,30 e che, alle ore 10,56 del 17/03/2025, il gip ha provveduto a convalidare il provvedimento del questore, senza dunque attendere il decorso di 48 ore dalla notifica, così inficiando il provvedimento di convalida per mancato esercizio del diritto di difesa, come da giurisprudenza costante di legittimità.
La cassazione ha concordato che “la violazione del termine ha impedito al giudice a quo di valutare la memoria difensiva che il difensore ha depositato ritualmente alle ore 10,59 del 17/03/2025 a mezzo pec, avendo il giudice depositato il provvedimento di convalida prima della scadenza del termine e prima del deposito della memoria”.
Lo stesso procuratore generale ha chiesto l’annullamento senza rinvio essendo il ricorso fondato.
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