Viterbo – Avvocato in carcere per incontrare un detenuto, arrestato con tre cellulari.
Era entrato nel carcere di Viterbo Nicandro Izzo per un colloquio con un detenuto, ma durante i controlli della polizia penitenziaria sarebbe stato trovato con tre cellulari non dichiarati.
Il caso riguarda un avvocato di 44 anni di Roma, arrestato nel dicembre 2025 dalla polizia penitenziaria in servizio alla casa circondariale Nicandro Izzo. Secondo quanto ricostruito nella sentenza della sesta sezione penale della Cassazione, il professionista aveva con sé tre telefoni cellulari Motorola, modello Moto g 05, tutti muniti di cavi di ricarica e privi di scheda Sim. Gli apparecchi non erano stati dichiarati in precedenza al personale dell’istituto.
Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Viterbo, con ordinanza del 27 dicembre 2025, non aveva convalidato l’arresto e aveva respinto anche la richiesta di misura cautelare. Alla base della decisione c’era il richiamo a un precedente della Cassazione secondo cui un telefono senza sim non sarebbe idoneo, da solo, a effettuare comunicazioni.
La procura della repubblica presso il tribunale di Viterbo ha impugnato l’ordinanza. Secondo il pubblico ministero, la norma non richiede la presenza della sim, ma considera l’idoneità del dispositivo e l’introduzione in carcere con lo scopo di renderlo disponibile a una persona detenuta.
La cassazione ha accolto il ricorso. Per i giudici, la scheda sim è un elemento accessorio e la sua assenza non esclude la configurabilità del reato. La norma, spiegano i magistrati, serve a contrastare le comunicazioni non autorizzate tra detenuti e mondo esterno e tutela l’effettività della detenzione carceraria.
La suprema corte richiama anche l’evoluzione tecnologica. Un cellulare può consentire comunicazioni non solo attraverso una sim fisica, ma anche tramite e-Sim, reti wi-fi, collegamenti bluetooth o altre forme di connessione. Per questo la mancanza della scheda non basta a rendere irrilevante il fatto.
Il principio fissato dalla cassazione è chiaro: “integra gli estremi del delitto di cui all’articolo 391-ter del codice penale l’introduzione di un telefono cellulare, anche se privo della scheda Sim, in un istituto penitenziario, al fine di renderlo disponibile ad una persona detenuta”.
Nel caso esaminato, i tre telefoni erano completi nella loro componentistica e avevano anche i cavi di ricarica. Mancava soltanto la Sim. Una circostanza che, secondo la corte, non incide sulla configurabilità del reato.
Da qui l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza del gip. Per la cassazione, l’arresto era stato legittimamente eseguito.
Presunzione di innocenza
Nel sistema penale italiano vige la presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva. Presunzione di innocenza che si basa sull’articolo 27 della costituzione italiana secondo il quale una persona “non è considerata colpevole sino alla condanna definitiva”.
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