Civitavecchia – (sil.co.) – Armi confiscate senza imputazione, accolto il ricorso di un 56enne. È stato accolto con rinvio il ricorso in cassazione contro l’ordinanza con cui, lo scorso 16 dicembre, il riesame gli ha negato la restituzione di due visori puntatori laser per arma da fuoco, quattro impugnature ergonomiche, batterie e caricabatterie, che gli erano stati sequestrati dalla polizia di frontiera di Fiumicino il 24 novembre assieme a una borsa, che gli è stata invece restituita.
La polizia in aeroporto
Il riesame, annullando il decreto di convalida del sequestro emesso il 26 novembre dalla procura di Civitavecchia, ha rilevato di non poter disporre la restituzione dei beni, fatta eccezione per la borsa, trattandosi di beni oggetto di confisca obbligatoria. Ma la difesa ha sottolineato come il pubblico ministero non abbia articolato alcuna imputazione provvisoria nei confronti dell’indagato, né il riesame abbia fornito una qualificazione giuridica del fatto ancorata al dato concreto.
Secondo la difesa, i beni sequestrati non sono qualificabili né come armi né come parti di arma, dal momento che la disciplina vigente introduce un’elencazione tassativa che non include visori, impugnature ergonomiche, batterie, caricabatterie o borse.
Il ricorso è fondato secondo gli ermellini perché, nel caso in esame, il riesame ha ravvisato il vizio genetico del decreto del pubblico ministero proprio nella totale assenza di una contestazione provvisoria e di qualsiasi chiarimento circa la natura dei beni sequestrati e il loro collegamento con una determinata fattispecie di reato.
“Non è logicamente coerente affermare – si legge nelle motivazioni della sentenza del primo aprile – che manca del tutto l’imputazione provvisoria e ritenere sussistente una confisca obbligatoria, la quale presuppone necessariamente che quei beni siano ricondotti a una fattispecie normativa determinata, dalla quale derivi la loro intrinseca illiceità ovvero la loro appartenenza a una categoria di cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato”.
Presunzione di innocenza
Nel sistema penale italiano vige la presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva. Presunzione di innocenza che si basa sull’articolo 27 della costituzione italiana secondo il quale una persona “non è considerata colpevole sino alla condanna definitiva”.
Copyright Tusciaweb srl - 01100 Viterbo - P.I. 01994200564PRIVACY POLICY