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Tribunale - Accolto il ricorso di una contribuente - Innovativa la decisione del rimborso delle spese di causa alla ricorrente

Fisco, debito cancellato e agenzia delle entrate condannata a pagare le spese

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Roberto Rossi

Roberto Rossi

Viterbo – (sil.co.) – Importante innovativa sentenza contro l’Agenzia delle entrate ottenuta dagli avvocati Roberto Rossi e Cristiano Ricci, presso la corte di giustizia tributaria di primo grado di Viterbo che, sulla scorta delle eccezioni dei legali, ha fissato un nuovo indirizzo giurisprudenziale che, fino ad oggi, era stato disatteso nell’ambito del contenzioso tributario e fiscale in danno dei contribuenti.

Alla signora Emilia (nome di fantasia) era stata notificata una intimazione di pagamento contenente un consistente debito verso l’Agenzia delle entrate il quale, poi, era stato affidato per la conseguente riscossione all’Agenzia delle entrate-Riscossione.

A fronte dell’impugnazione dell’atto da parte dei legali Rossi e Ricci, dinanzi al competente giudice tributario, soltanto l’Agenzia delle entrate si è costituita tempestivamente, mentre l’Agenzia delle entrate-Riscossione, in spregio ai termini previsti dalle norme regolatrici il processo tributario, ha depositato in atti il proprio scritto difensivo pochi giorni prima dell’udienza. Con ciò pregiudicando il diritto di difesa della ricorrente.

Gli avvocati Roberto Rossi e Cristiano Ricci hanno quindi eccepito che la costituzione dell’Agenzia delle entrate-Riscossione fosse avvenuta tardivamente e che, dunque, i documenti e le eccezioni che la stessa aveva prodotto fossero inammissibili. Con la conseguenza che il giudice non ne avrebbe dovuto tenere conto ai fini del decidere.

La corte di giustizia tributaria di primo grado di Viterbo ha così accolto totalmente le eccezioni avanzate dai difensori della signora Emilia e, per l’effetto, ha annullato l’intimazione di pagamento notificata alla contribuente che si è vista totalmente cancellato il relativo debito.

Purtroppo, prima di tale innovativa decisione, il comportamento processuale dell’agente della entrate-Riscossione, rimaneva senza rilievo perché le corti tributarie ritenevano irrilevante l’eccezione di tardività ed il contribuente, non aveva modo di difendersi e di replicare alle eccezioni (seppur tardive) dell’Aer, perdendo così la causa.

Tale pronuncia, ha finalmente aperto un importante varco per contrastare i comportamenti processuali dell’agente della riscossione e certamente rappresentata un ottimo precedente nel foro di Viterbo affinché,  nel  contenzioso tributario, il contribuente possa avere la migliore e più ampia tutela nei confronti del fisco.

Senza dire che l’ente di riscossione, successivamente all’impugnazione di tale statuizione, ha avanzato gravame ed è rimasto ulteriormente soccombente con condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della contribuente che, quindi, non solo si è vista cancellato il debito ma ha anche ottenuto di vedere condannata l’Agenzia delle entrate al pagamento e quindi al rimborso delle spese di causa.


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5 giugno, 2026

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