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Viterbo - Accolto dalla cassazione il ricorso di una cittadina georgiana

Migrante ottiene la protezione speciale, nullo l’obbligo di consegna del passaporto

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Viterbo – (sil.co.) – Nullo l’obbligo di consegna del passaporto se il migrante ottiene la protezione speciale. La corte di cassazione (prima sezione civile) ha annullato senza rinvio il provvedimento con cui il giudice di pace di Viterbo aveva convalidato il ritiro del passaporto a una cittadina georgiana.


Viterbo - Il tribunale

Viterbo – Il tribunale


Corto circuito” burocratico. I giudici di legittimità, con una decisione pubblicata il 17 giugno, hanno ribadito un principio fondamentale: le misure che limitano la libertà di movimento dei migranti non possono sopravvivere se il decreto di espulsione viene sospeso o annullato dall’autorità giudiziaria. La vicenda inizia nell’ottobre del 2023, quando il prefetto di Viterbo ha disposto l’espulsione della donna con concessione di 30 giorni per la partenza volontaria. Contestualmente, il questore ha ordinato la misura alternativa del ritiro del passaporto per garantire il rimpatrio, misura convalidata dal giudice di pace il 4 ottobre 2023 ma notificata solo il 2 ottobre 2025, a quasi due anni di distanza.

Diritto alla protezione speciale. Nel frattempo, la situazione giuridica della donna era radicalmente cambiata, A ottobre 2023, il tribunale di Roma ha sospeso l’efficacia esecutiva dell’espulsione. Lo scorso aprile, lo stesso tribunale ha accolto il ricorso della donna, riconoscendole il diritto alla protezione speciale e legittimando la sua permanenza in Italia. Nonostante il decreto di espulsione fosse ormai privo di effetti, lo Stato ha comunque notificato e tentato di applicare il ritiro del passaporto.

Obbligo di verifica del giudice di pace. La cassazione, richiamando la storica giurisprudenza della corte costituzionale (sentenza n. 105/2001), ha accolto il ricorso della cittadina straniera, difesa dal patrocinio a spese dello stato. Il fulcro della decisione risiede nei doveri del giudice: quando si tratta di convalidare misure limitative della libertà personale o di movimento (come il trattenimento nei Cpr o la consegna del passaporto), il giudice di pace non può limitarsi a un controllo superficiale o formale. Ha l’obbligo di verificare che il decreto di espulsione a monte sia valido, efficace ed esecutivo.

Spese addebitate allo stato. Nel caso di specie, il giudice di pace di Viterbo ha omesso questa verifica approfondita. Poiché l’efficacia dell’espulsione era stata sospesa prima e annullata poi dal riconoscimento della protezione speciale, la misura della consegna del passaporto è stata dichiarata totalmente illegittima e insanabilmente in contrasto con il nuovo status della ricorrente. Accogliendo il motivo di ricorso, la presidente Maria Acierno e la consigliera relatrice Eleonora Reggiani hanno cassato il decreto impugnato e, decidendo direttamente nel merito, hanno annullato definitivamente il provvedimento di consegna del passaporto. Le spese del giudizio saranno liquidate dal giudice di pace di Viterbo a carico dello stato.


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25 giugno, 2026

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