Cerveteri – (sil.co.) – Omicidio stradale a Cerveteri, la cassazione riduce i lavori socialmente utili e la sospensione della patente a carico dell’automobilista 65enne del posto che lo scorso 2 febbraio ha concordato un patteggiamento a otto mesi di reclusione davanti al gip del tribunale di Civitavecchia in relazione a un tragico incidente avvenuto lunedì 5 novembre 2024. La durata dell’attività lavorativa non retribuita a favore della collettività è stata ridotta a 6 mesi, mentre la sospensione della patente di guida è stata rideterminata in 8 mesi. Vittima un 68enne romano, travolto da un furgone in via Doganale mentre si trovava a bordo di un camioncino Iveco fermo ed è poi deceduto al policlinico Gemelli di Roma.
Cerveteri
Gli ermellini, accogliendo il ricorso della difesa, hanno annullato senza rinvio la sentenza di primo grado emessa lo scorso 2 febbraio dal gip del tribunale di Civitavecchia, limitatamente alla durata delle sanzioni, rideterminandole direttamente a favore dell’imputato.
In primo grado, il tribunale di Civitavecchia aveva applicato a l 65enne una pena di 8 mesi di reclusione (beneficiando dello sconto per il rito e del riconoscimento dell’attenuante del concorso di colpa della vittima). Al fine di ottenere la sospensione condizionale della pena, il giudice aveva subordinato il beneficio allo svolgimento di lavori socialmente utili (attività non retribuita a favore della collettività) per una durata identica a quella della condanna principale: 8 mesi. Inoltre, aveva applicato la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, indicandone però la durata in un anno nel dispositivo della sentenza, nonostante nella motivazione avesse scritto di volerla equiparare alla pena principale (8 mesi).
Ma i lavori utili non possono superare i 6 mesi. Su questo primo punto, la cassazione ha dato ragione ai legali dell’imputato, richiamando il “diritto vivente” consolidato dalle Sezioni Unite nel 2022. I giudici di legittimità hanno ricordato che la durata dei lavori di pubblica utilità posti come condizione per la sospensione della pena incontra un doppio limite cumulativo: non può eccedere la durata della pena detentiva sospesa, ma in ogni caso non può mai superare il tetto massimo dei 6 mesi stabilito dalla legge (d.lgs. 274/2000). Avendo il tribunale di Civitavecchia fissato la prestazione in 8 mesi, ha violato la norma correttiva pensata proprio per evitare un eccesso di afflittività per l’imputato.
Per quanto riguarda invece la patente, la motivazione vince sul dispositivo. Se nella motivazione il giudice di primo grado spiegava di voler applicare 8 mesi di sospensione della patente (in virtù della condotta colposa prevalente della vittima), nel dispositivo finale era invece apparso “un anno”. La suprema corte ha chiarito che, trattandosi di una sentenza contestuale (letta direttamente in udienza), la regola generale della prevalenza del dispositivo sulla motivazione può essere derogata. Quando dalla lettura dei faldoni emerge in modo logico, chiaro ed evidente il percorso del giudice, e si riscontra un manifesto errore materiale nella stesura del dispositivo, la motivazione prevale. L’intenzione del tribunale era chiaramente quella di infliggere 8 mesi.
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