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Cassazione - No alla revisione del processo, chiesta da un condannato in via definitiva

Alcotest irregolare, confermata condanna a sei mesi per guida in stato di ebbrezza

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Viterbo – (sil.co.) – Alcoltest irregolare, no alla revisione del processo. Davanti alla corte di cassazione il ricorso di un 74enne d’origine campana condannato per guida in stato di ebbrezza in primo e secondo grado, con sentenza definitiva. Per gli ermellini,  l’etilometro non omologato non è una “prova nuova”.


Roma - Corte di cassazione

Roma – Corte di cassazione


La cassazione ha messo la parola “fine” sulla vicenda giudiziaria di un automobilista condannato per guida in stato di ebbrezza dal tribunale di Viterbo e successivamente dalla corte d’appello di Roma alla pena di sei mesi di arresto e 1.500 euro di ammenda.

Al centro della battaglia legale, la regolarità del macchinario utilizzato per l’alcoltest, un Drager Mk III. La difesa del condannato ha presentato una consulenza firmata da un ingegnere, sostenendo che l’apparecchio fosse privo di una regolare omologazione pubblicata in Gazzetta Ufficiale, che le revisioni periodiche fossero state eseguite in ritardo e che i dati fossero stati contaminati da “alterazioni boccali” anziché polmonari.

Secondo la difesa, i dati emersi dal libretto metrologico dello strumento – mai depositato prima – avrebbero dovuto costituire una “prova nuova”, elemento fondamentale per scardinare la sentenza definitiva e ottenere la revisione del processo ai sensi dell’articolo 630 del codice di procedura penale.

Nessun elemento di novità per la cassazione. che ha giudicato inammissibile il ricorso. Nelle motivazioni della sentenza dello scorso 10 aprile, pubblicate l’8 giugno, viene evidenziato che la questione della mancata consultazione del libretto metrologico e della regolarità dell’etilometro era già stata ampiamente sollevata e discussa durante il processo d’appello a Roma. Pertanto, manca il requisito fondamentale della “novità”.

Accertamenti tardivi. La consulenza tecnica avrebbe potuto essere prodotta e svolta dalla difesa già durante la fase del processo di merito e non “fuori tempo massimo” dopo il passaggio in giudicato della condanna. Le contestazioni sul numero ridotto di scontrini stampati dall’apparecchio sono state giudicate come mere deduzioni logiche e congetture astratte, prive di un reale riscontro scientifico sul caso specifico. “Il concetto di prova nuova non può essere utilizzato per aggirare la stabilità di una sentenza definitiva quando gli argomenti erano già noti o verificabili durante il processo ordinario”. 


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6 luglio, 2026

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