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Cassazione - Accolto in parte il ricorso di un 69enne pugliese, detenuto nel carcere Nicandro Izzo

Quindici anni tra le fila della mafia barese, non bastano per negare la liberazione anticipata al boss

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Viterbo – (sil.co.) – Sì alla revoca dello sconto di pena per il boss, ma i giudici devono motivare il passato. Secondo la cassazione, la condanna per associazione mafiosa cancella i benefici della liberazione anticipata, ma la revoca non può trasformarsi in un automatismo cieco. Per questo la suprema corte ha accolto parzialmente il ricorso della difesa di un detenuto pugliese di 69 anni, recluso a Mammagialla, contro un’ordinanza del tribunale di sorveglianza di Roma.


Viterbo - Il carcere Nicandro Izzo

Viterbo – Il carcere Nicandro Izzo


Quindici anni tra le fila della mafia barese. La vicenda nasce da un provvedimento del novembre 2025 con cui il tribunale di sorveglianza, accogliendo la richiesta della procura generale di Bari, aveva revocato ben 765 giorni di liberazione anticipata precedentemente concessi all’uomo. Il motivo? Una condanna definitiva emessa nel 2023 dalla corte d’appello di Bari, che aveva accertato la sua partecipazione a un sodalizio mafioso-camorristico operante nel barese per ben quindici anni, dal 2005 al 2020. Secondo i giudici di merito, una condotta criminale così prolungata nel tempo dimostrava il totale fallimento del percorso rieducativo, giustificando la perdita degli sconti di pena ottenuti.

Il nodo del “passato”. Contro questa decisione la difesa ha proposto ricorso in cassazione, sollevando due obiezioni principali, a partire dalla retroattività della revoca. Il tribunale aveva revocato anche 315 giorni di beneficio relativi al periodo 1999-2003, cioè prima che l’imputato entrasse a far parte dell’associazione mafiosa (fissata al 2005). Quindi la durata del reato permanente. Nelle contestazioni “aperte” di mafia, la difesa sosteneva che i giudici non potessero appiattirsi sulla data della sentenza, ma dovessero verificare l’effettiva e concreta partecipazione anno dopo anno.

Stop agli automatismi. Con la sentenza depositata il 3 aprile 2026 (estensore Silvia Mattei), gli ermellini hanno dato parzialmente ragione al ricorrente, tracciando una linea di confine sui poteri del tribunale di sorveglianza.
La cassazione ha ricordato che la liberazione anticipata si basa sulla valutazione concreta dei comportamenti del detenuto. Di conseguenza, la revoca non può scattare in automatico con una nuova condanna, ma richiede una motivazione rigorosa.

Destino del detenuto diviso in due blocchi. Il periodo dal 2005 al 2011 (confermato il maxireclamo), per gli anni in cui l’uomo è stato riconosciuto come affiliato al clan, la revoca dei giorni di scomputo è legittima. La Cassazione ha ritenuto generica la contestazione della difesa, poiché il verdetto d’appello aveva già accertato una condotta criminale estesa e ininterrotta per 15 anni. Il periodo dal 1999 al 2003 (tutto da rifare): su questo punto l’ordinanza è stata annullata con rinvio, perché, si legge nelle motivazioni, il tribunale di sorveglianza di Roma ha “totalmente omesso di motivare” perché i benefici concessi prima del 2005 dovessero essere revocati.

Gli atti tornano ora al tribunale di sorveglianza di Roma, che dovrà riesaminare il caso e spiegare, dati alla mano, se e perché il comportamento del detenuto nei primi anni Duemila fosse già specchio di una rieducazione solo apparente.


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19 luglio, 2026

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