Acquapendente – (sil.co.) – Narcotraffico, la cassazione dà ragione a una 32enne di Acquapendente: “È indagata di fatto, il ricorso al riesame presentato da sola è valido”.
Corte di cassazione
La suprema corte ha annullato il provvedimento del riesame di Roma che aveva liquidato la 32enne come “terza interessata” dichiarando inammissibile il suo ricorso, a fronte della dicitura formale di un fascicolo “a carico di ignoti”, negandole i diritti e le tutele che spettano a chi è sottoposto a indagini.
La vicenda ruota attorno a un sequestro probatorio – il blocco e l’acquisizione di dispositivi (come i telefoni cellulari) per cercare prove – disposto dalla procura di Roma nell’ottobre del 2025, nell’ambito di un’indagine su un presunto giro di droga.
Ricevuto il decreto di sequestro, la giovane aveva deciso di difendersi subito e personalmente, presentando un’istanza di riesame senza la firma di un avvocato. Una facoltà che il codice di procedura penale garantisce esplicitamente a chiunque sia indagato o imputato, proprio per assicurargli una difesa immediata.
Il tribunale del riesame di Roma, tuttavia, ha respinto il ricorso dichiarandolo inammissibile, poiché il procedimento principale risultava formalmente registrato “contro ignoti”, per cui l’indagata andava considerata come una semplice “terza interessata” e per la legge, chi si trova in questa posizione non può agire da solo: deve stare in giudizio obbligatoriamente tramite un difensore munito di una procura speciale.
La cassazione ha accolto in pieno le tesi della difesa e la richiesta dello stesso procuratore generale, che ha concluso per l’annullamento, in quanto la qualità di indagato va valutata secondo un criterio sostanziale e non meramente formale. Non conta ciò che c’è scritto sulla copertina del fascicolo della procura, ma la posizione che il soggetto assume in concreto nelle indagini.
Nel caso della 32enne di Acquapendente, gli elementi che la qualificavano come indagata “di fatto” erano fin troppo evidenti, dal momento che i decreti di sequestro le erano stati notificati esplicitamente con la qualifica di “indagata” e che nello stesso decreto di sequestro il pubblico ministero scriveva nero su bianco che le indagini dovevano “essere inevitabilmente finalizzate all’individuazione delle reali dimensioni del presunto narcotraffico che vedrebbe come terminale la donna.
Il fascicolo nasce dallo stralcio di un precedente procedimento in cui la donna era iscritta a tutti gli effetti nel registro degli indagati per cessione di stupefacenti. “La distinzione tra indagato e terzo interessato non è meramente formale, ma attiene alla sostanza della posizione processuale del soggetto”, si legge nella sentenza dei giudici di legittimità.
Inutile, dunque, pretendere la procura speciale del difensore quando gli inquirenti stanno palesemente scavando nella vita del soggetto trattandolo come il bersaglio principale dell’inchiesta. Con questa decisione, la Cassazione ha annullato l’ordinanza del riesame di Roma, disponendo il rinvio degli atti al tribunale capitolino che dovrà entrare nel merito e valutare se il sequestro dei dispositivi della 32enne fosse effettivamente legittimo.
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