Viterbo – (sil.co.) – Stadio Rocchi, il Tar del Lazio dichiara l’interruzione del ricorso della Viterbese per la liquidazione giudiziale del club.
I giudici amministrativi hanno preso atto della decisione del tribunale di Roma sul fallimento della società sportiva. Il processo potrà proseguire solo se riassunto nei termini prescritti.
Al centro del contenzioso — avviato nel 2023 — c’era il no dell’amministrazione comunale al rilascio del nulla osta per la stagione calcistica 2023-2024 e al rinnovo o proroga della convenzione in uso dello stadio cittadino, unitamente all’impugnazione dell’avviso pubblico promosso dal comune per la ricerca di nuovi gestori.
Nel corso dell’udienza straordinaria dello scorso 25 settembre, la difesa della parte ricorrente ha depositato la sentenza n. 683/2025 del tribunale di Roma (sezione procedure concorsuali), con la quale è stata dichiarata l’apertura della liquidazione giudiziale, ovvero la procedura che ha sostituito il fallimento, a carico della società sportiva.
Alla luce della perdita della capacità processuale da parte della società a seguito della procedura concorsuale, i giudici amministrativi non hanno potuto fare altro che prenderne atto e applicare il combinato disposto del Codice della crisi d’impresa e del Codice del processo amministrativo.
Con l’ordinanza depositata il 22 ottobre (n. 16719/2026), il Tar del Lazio ha stabilito che il processo è sospeso-interrotto e potrà eventualmente essere proseguito o riassunto (ad esempio dagli organi della liquidazione giudiziale) entro i termini di legge a decorrere dalla comunicazione ufficiale della segreteria. Nessuna decisione sulle spese di lite, per le quali il collegio ha dichiarato il “nulla a provvedere” vista la natura dell’ordinanza interlocutoria.
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