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Viterbo - Uscite le motivazioni della sentenza con cui la cassazione ha reso definitiva la pena per reati commessi nel 2009

“Vittima rapinata e stretta con una cintura al collo”, ecco perché Di Marzio deve scontare tre anni

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Viterbo – (sil.co.) – Dovrà scontare in carcere tre anni di reclusione per rapina e lesioni, reati commessi nel lontano 2009 È il motivo per cui il viterbese 39enne Iacopo Di Marzio nel primo pomeriggio di mercoledì si è costituito spontaneamente al Nicandro Izzo, dove è giunto accompagnato da una legale, a distanza di due mesi dalla sentenza con cui, lo scorso 3 marzo, la corte di cassazione ha rigettato il ricorso contro la sentenza con cui il 30 aprile 2025 la corte d’appello di Roma lo ha condannato per una rapina da 200 euro commessa quando aveva 22 anni.


Iacopo Di Marzio

Iacopo Di Marzio


La corte di appello di Roma — decidendo in sede di secondo rinvio dalla corte di cassazione e respingendo il motivo di appello relativo all’applicazione della riduzione della pena per la richiesta di giudizio abbreviato — ha confermato la condanna di Iacopo Di Marzio per i reati di rapina e lesioni in concorso, rideterminando la pena principale e le pena accessoria.

La difesa, tra le altre cose, ha dedotto vizio della motivazione del diniego del recupero del giudizio abbreviato condizionato alla audizione di due testimoni, evidenziando come “ingiustificatamente la corte di appello abbia escluso la rilevanza dell’esame dei testi richiesti”. Nonché il vizio della motivazione del disconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità del fatto.

Nelle motivazioni pubblicate il 29 aprile il perché il ricorso è stato bocciato. Intanto viene ricordato come la precedente sentenza del 10 gennaio 2024 della cassazione abbia annullato la precedente sentenza della corte di appello del 7 aprile 2023 “a causa della nullità assoluta derivante dall’omessa notificazione dell’avviso di fissazione del processo d’appello all’unico difensore di fiducia”.

“Tuttavia – proseguono gli ermellini – tale sentenza di appello era stata emessa a seguito di annullamento con rinvio da parte della corte di cassazione che, con sentenza del 3 luglio 2020, aveva annullato la sentenza della corte di appello di Roma emessa 1’8 novembre 2018 limitatamente alla mancanza di motivazione in relazione alla rinnovata richiesta di riduzione di pena per il giudizio abbreviato”, evidenziando che il difensore nel corso del giudizio di primo grado aveva formulato istanza di giudizio abbreviato condizionato all’esame di due testimoni “sulle circostanze dell’origine della colluttazione quale conseguenza di un precedente litigio con la persona offesa e della provenienza lecita della somma di denaro rinvenuta nel portafoglio di Di Marzio”.

“La valutazione retrospettiva del provvedimento di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato – si legge – riguarda la verifica dei requisiti di novità e decisività della prova richiesta dall’imputato alla luce della situazione al momento della valutazione negativa, seppure tenendo conto, come criterio ausiliario, e di per sé non risolutivo, anche delle indicazioni sopravvenute con l’istruttoria espletata”.

L’illegittimo diniego di accesso al rito abbreviato, sottolinea la cassazione, inficia soltanto la legalità del procedimento di quantificazione della pena inflitta con la sentenza di condanna E ancora: “Nella sentenza impugnata la corte di appello ha non irragionevolmente osservato che una testimonianza avrebbe il requisito della novità (non essendo stato egli mai sentito prima), ma che il contenuto del suo esame sarebbe stato irrilevante secondo un giudizio ex ante, perché l’eventuale lecito possesso da parte di Di Marzio (imputato di rapina) di una somma derivante da una colletta fra tifosi non rientrava fra i fatti da provare, e anche secondo un giudizio ex post, perché comunque, data la fungibilità del denaro, non sarebbe stato possibile distinguere tale somma da quella rapinata alla vittima mediante sottrazione violenta del suo portafoglio”.

La eventuale deposizione dell’altro teste — che già aveva reso sommarie informazioni riferendo di essere intervenuto quando Di Marzio e il suo coimputato stavano aggredendo la vittima che li aveva ingiuriati — sarebbe irrilevante “perché a Di Marzio si imputa di avere commesso una rapina, sicché non rileva se prima vi fosse stata una reciprocità di violenza con la persona offesa”.

Riguardo infine, alla lieve entità del fatto. “con congrua motivazione la corte d’appello ha rigettato la richiesta di applicare l’attenuante evidenziando la gravità complessiva del fatto in relazione alla entità dei beni sottratti (euro 200 e il carnet degli assegni) e la particolare violenza della condotta attuata da due aggressori con pugni al volto e anche stringendo una cintura al collo della vittima così provocandole un rilevante danno biologico e morale”. 


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8 maggio, 2026

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