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Viterbo - Lo ha stabilito il consiglio di stato – Se l’atto fosse stato dichiarato nullo, ci sarebbe stato in ballo un risarcimento milionario

Palazzo Spreca, regolare la vendita di trent’anni fa a un privato

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Le virtù di Palazzo Spreca

Le virtù di Palazzo Spreca

Le virtù di Palazzo Spreca

Le virtù di Palazzo Spreca

Le virtù di Palazzo Spreca

Le virtù di Palazzo Spreca

Le virtù di Palazzo Spreca

Le virtù di Palazzo Spreca

Viterbo – Nessun vincolo che impedisse la vendita di palazzo Spreca.

Lo storico immobile di via Santa Maria Egiziaca resta dunque al privato cittadino Egidio Calistroni, che lo avrebbe quindi regolarmente comprato nel 1989 e che sarebbe stato pronto a chiedere al comune un risarcimento milionario, se avesse dovuto restituirlo alla pubblica amministrazione.

E’ il palazzo al centro della nota vicenda degli affreschi delle virtù profane, recuperate nel 2012 e custodite al museo civico, da cui è scaturito un processo penale tuttora in corso a carico del proprietario e di un antiquario umbro.

Il consiglio di Stato, intervenuto da un punto di vista amministrativo nella vicenda su ricorso del ministero per i beni culturali, doveva pronunciarsi relativamente a una presunta nullità dell’atto di compravendita.

Rigettando il ricorso, ha dato in sostanza ragione al comune, e al proprietario, stabilendo che non c’è stata alcuna irregolarità.

Nel 1989, palazzo Spreca non era incluso tra i beni di interesse storico-artistico e in assenza di qualsiasi vincolo, il rogito deve considerarsi assolutamente valido.

L’immobile resta dunque al proprietario Calistroni, pronto, in caso contrario, a chiedere un risarcimento milionario alla pubblica amministrazione.

“Se il consiglio di stato avesse sancito la nullità della compravendita – spiega l’avvocato Pietro Porri, che ha assistito Palazzo dei priori davanti alla giustizia amministrativa – il comune avrebbe dovuto riprendersi il bene, pagando al privato tutte le migliorie apportate durante gli ultimi 28 anni, nonché i danni.

Secondo i giudici – sottolinea il legale – non si può presumere un vincolo ‘ope legis’ su un immobile sul quale non è stato riconosciuto alcun vincolo. Per questo ha rigettato il ricorso in appello contro la sentenza del Tar del 2016”. 


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22 ottobre, 2017

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