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Il giornale di mezzanotte - Cassazione - Annullata con rinvio l'ordinanza del tribunale di sorveglianza: "Si spieghi perché non vadano considerati come pena espiata"

Picchia fabbro durante affidamento ai servizi sociali, azzerati otto mesi di “prova”

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La suprema corte di Cassazione

La suprema corte di Cassazione

L'avvocato Marco Valerio Mazzatosta

L’avvocato Marco Valerio Mazzatosta

Cellere – (sil.co.) – Gli concedono l’affidamento in prova ai servizi sociali al posto di un anno di reclusione per una vecchia condanna. Ma trascorsi otto mesi l’imputato aggredisce un fabbro del paese e il tribunale di sorveglianza di Roma dispone la revoca dichiarando non computabile, al fine dell’espiazione della pena, l’intero periodo trascorso in misura alternativa. Secondo la corte di cassazione vanno però spiegate le ragioni per le quali il periodo di otto mesi trascorso in affidamento non debba considerarsi come pena espiata. 

Protagonista un noto pregiudicato cinquantenne di Cellere, Stefano Radicetti, che a febbraio 2012, nel pieno dello storico nevone, sequestrò un assessore del piccolo comune dell’Alta Tuscia. 

A capodanno dello stesso anno aveva fatto irruzione a casa dell’allora sindaco incappucciato, puntandogli un coltello alla gola e costringendolo a inginocchiarsi. Nella primavera del 2010 era stato accusato di avere ferito un cavallo e un pony e decapitato le pecore di un vicino. Il 27 dicembre 2014, tra Natale e Capodanno, Radicetti se la sarebbe invece presa con un cacciatore che, a suo dire, avrebbe invaso il suo terreno durante una battuta di caccia al cinghiale, strappandogli il fucile dalle mani, inserendo un colpo in canna, sparando in aria come minaccia e rendendolo inservibile rompendone il calcio. 

L’affidamento in prova ai servizi sociali è stato revocato lo scorso 25 febbraio,  a causa di un episodio avvenuto a Cellere meno di un mese prima, il 31 gennaio, quando Radicetti,  sotto l’effetto di sostanze alcoliche, avrebbe aggredito un fabbro del paese, prima minacciato e poi percosso, forse per vendicare un’espressione ritenuta ingiuriosa che gli sarebbe stata rivolta.

Secondo  il tribunale di sorveglianza, inoltre, il cinquantenne avrebbe reiterato atteggiamenti provocatori nei confronti di alcuni concittadini. E sarebbe emerso anche un episodio di danneggiamento di un veicolo, in data 4 maggio 2019, verificatosi prima dell’affidamento in prova, sconosciuto al tribunale di sorveglianza al momento della concessione, nonché la successiva intimidazione rivolta alla titolare dell’esercizio commerciale, le cui telecamere di sorveglianza avevano ripreso il danneggiamento.

Segnalazioni, a causa delle quali Radicetti era stato nuovamente sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, disposta, per la durata di tre anni, dal tribunale di Viterbo con decreto in data 11 maggio 2014, in precedenza interrotta a causa delle varie carcerazioni.

Contro il provvedimento ha presentato ricorso in cassazione il difensore Marco Valerio Mazzatosta, secondo il quale “il tribunale avrebbe valorizzato alcune condotte asseritamente criminose, obliterando il fatto che il reato di danneggiamento ex art. 635 cod. pen. fosse stato depenalizzato; che le condotte di intimidazione ai danni della titolare di un esercizio commerciale non avevano portato alla iscrizione di alcun procedimento, avendo l’interessata smentito di avere riportato minacce da parte di Radicetti, che l’episodio della presunta aggressione ai danni del fabbro sarebbe stato ricostruito unicamente alla stregua delle dichiarazioni di quest’ultimo, in realtà non verificabili in ragione della intervenuta remissione della querela e in ogni caso smentite dal racconto di alcuni testimoni, i quali avrebbero escluso qualunque colluttazione tra Radicetti e la presunta vittima”.

Non sarebbero invece state valorizzate, in relazione alla valutazione del tempo trascorso in affidamento in prova secondo la regola di “utile espiazione della misura alternativa”, “le positive relazioni del responsabile della protezione civile e del sindaco del paese, le quali avrebbero attestato il positivo percorso trattannentale intrapreso”. E ancora: “La revoca, intervenuta in prossimità della scadenza dell’affidamento, non avrebbe adeguatamente valutato la positiva condotta tenuta dall’affidamento durante il periodo antecedente alla notitia criminis, allorché Radicetti si sarebbe distinto per un percorso di vita inteso a una piena risocializzazione; al contrario, sarebbe stata illegittimamente valorizzata una mera denuncia, priva di qualunque riscontro”.

Lo scorso 30 giugno, inoltre, la difesa ha prodotto una memoria dalla quale risulterebbe che il figlio del cinquantenne sarebbe stato recentemente minacciato da un compaesano, a riprova del fatto che Radicetti non eserciterebbe alcuna sudditanza psicologica sui suoi concittadini, nonché la disponibilità all’assunzione come bracciante agricolo, a dimostrazione degli sforzi intesi al reinserimento dal medesimo intrapresi.

Il ricorso dell’avvocato Mazzatosta è parzialmente fondato secondo la cassazione, limitatamente alla decorrenza della revoca. 

“Ritiene il collegio – si legge nelle motivazioni della sentenza del 17 luglio 2020 – che l’ordinanza impugnata non abbia adeguatamente valutato il periodo di esecuzione della misura alternativa e, in particolare, le limitazioni subite dal condannato per oltre otto mesi, tanto più che due degli episodi valorizzati ai fini della revoca (ovvero il danneggiamento e connessa intimidazione), risalivano ad epoca precedente all’inizio delle restrizioni, e che, pertanto, si renda necessario un ulteriore sforzo motivazionale inteso a esplicitare le ragioni per le quali l’intero periodo trascorso in affidamento non debba considerarsi come pena espiata, con effetto di sostanziale duplicazione della sanzione“.

L’ordinanza impugnata è stata pertanto annullata, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al tribunale di sorveglianza di Roma, dichiarando inammissibile nel resto il ricorso.


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11 agosto, 2020

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