Roma – Corte di cassazione
Bassano Romano – (sil.co.) – Farmacia comunale, nuovo round per la famiglia imputata di corruzione con lo storico ex sindaco Luigi De Luca. Nonostante la prescrizione penale, la cassazione ha annullato per vizio di motivazione la sentenza d’appello, rinviando per un nuovo giudizio alla corte d’appello in sede civile, relativamente agli effetti civili che erano stati confermati in secondo grado.
A distanza di oltre un decennio, si parla ancora della farmacia comunale, costata nel 2021 una condanna a un anno e mezzo in primo grado, per turbativa d’asta e corruzione, all’ex sindaco novantenne di Bassano Romano. Contestualmente è stata dichiarata prescritta la posizione della coimputata, l’aspirante socia privata di Farmabassano, finita anche lei davanti al collegio del tribunale di Viterbo dopo avere scelto di procedere col rito ordinario. Hanno invece scelto il rito abbreviato gli altri tre imputati, la cui vicenda giudiziaria è arrivata quest’anno fino alla corte di cassazione.
Sono i componenti della famiglia di imprenditori siciliani – padre, madre e figlio – che nel 2011 si sono aggiudicati la quota di minoranza della municipalizzata con gara a procedura negoziata, ovvero il 49 per cento delle quote. Motivo per cui sono stati condannati, il 25 febbraio 2015, per turbativa d’asta e corruzione in concorso a pene da un anno e mezzo a due in primo grado, con l’abbreviato, nonché a risarcire la pubblica amministrazione. Parte civile con l’avvocato Arturo Salerni il comune di Bassano Romano.
Gli ermellini hanno deciso che l’ultima parola spetterà alla corte d’appello, in sede civile e non penale, relativamente alle confermate statuizioni civili, dal momento che il penale è ormai da tempo prescritto. Ovvero, la suprema corte ha ritenuto fondato il ricorso ai fini della ritenuta responsabilità civile degli imputati.
Bassano Romano
Cuore dell’inchiesta, le quote della Farmabassano srl, per cui De Luca era accusato di aver favorito la famiglia Bono nell’affidamento del 49 per cento del capitale sociale, a patto che assumessero sua figlia nella farmacia. A segnalare le presunte irregolarità sulla gara fu l’opposizione, con una denuncia che, tra il 2010 e il 2011, mise in moto le indagini della magistratura.
Le indagini sono scattate quando, in seguito a una prima gara a metà prezzo del 23 novembre 2010, cui fu presentata una sola offerta, da una società inesistente, in una busta contenente solo due fogli bianchi, l’allora sindaco De Luca ha esibito due missive dei Bono, disponibili a partecipare a una seconda gara, con base d’asta raddoppiata. Il 4 febbraio 2011 i Bono si sono aggiudicati per 680mila euro il 49% di quote destinate ai privati della società pubblica Farmabassano.
A tal proposito, agli imputati è stata contestata anche una telefonata intercettata il 25 gennaio 2011, giorno prima della scadenza del termine per presentare le offerte, in cui De Luca comunicava ai Bono che non risultavano presentate altre offerte.
“In relazione a tali colloqui – scrivono gli ermellini – la corte d’appello non chiarisce quale concreta incidenza abbiano avuto sui beni giuridici tutelati, come sopra individuati, specie ovi si consideri che un obbligo di riservatezza – contrariamente a quanto si legge in contestazione – non era posto dall’art. 13 del codice degli appalti, ai tempi vigente, il quale stabiliva il divieto di divulgazione dei nominativi dei soggetti che avessero presentato offerte – verosimilmente al fine di scongiurare possibili collusioni – non invece il divieto di comunicare l’assenza di offerenti”.
E ancora: “Certo, la notizia dell’assenza di altre offerte avrebbe potuto indurre il Bono a presentare una offerta più bassa, con alterazione del sistema delle maggiorazioni, ma la corte di merito non fa alcun riferimento a tale possibilità”.
Salvatore Bono, la moglie e il figlio sono stati condannati sette anni fa in primo grado a pene da un anno e mezzo a due con l’abbreviato e a risarcire la pubblica amministrazione. In secondo grado, l’11 novembre 2020, i reati sono stati dichiarati estinti per prescrizione, ma sono state confermate le statuizioni civili.
Gli imputati hanno quindi presentato ricorso contro la sentenza della corte d’appello di Roma per cassazione, secondo cui “il tessuto motivazionale della sentenza evidenzia irrisolte lacune e distonie logiche, cui è necessario porre rimedio”. Motivo per cui lo scorso 27 aprile la suprema corte ha disposto “l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla corte di merito perché provveda ad emendare gli evidenziati difetti argomentativi”.
“Tale giudice – si legge nelle motivazioni pubblicate il 28 luglio – va individuato nella corte di appello in sede civile in forza del principio per il quale in caso di annullamento con rinvio, per vizio di motivazione, della sentenza di appello che abbia dichiarato la prescrizione del reato con affermazione della responsabilità dell’imputato ai soli effetti civili, il rinvio per il nuovo giudizio va disposto in favore del giudice civile competente per valore in grado di appello, essendo venuta meno, con la pronuncia estintiva del reato, la ragione dall’attrazione dell’azione civile nel procedimento penale”.
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