Operazione “Sottovuoto” – Lo stupefacente sequestrato
Viterbo – Spaccio sul litorale romano, per la cassazione “quello di Viterbo” è Ismail Rebeshi.
E’ l’operazione “Sottovuoto”. Bocciato il ricorso del boss di mafia viterbese Rebeshi contro il tribunale del riesame che lo scorso 2 marzo ha confermato l’ordinanza del gip del tribunale di Roma con cui lo scorso 9 febbraio gli è stata applicata una ulteriore misura cautelare di custodia in carcere per droga.
La misura gli è stata notificata nella sezione 41 bis del carcere di Cuneo, dove sta scontando la condanna a 10 anni e 11 mesi in secondo grado per associazione di stampo mafioso nell’ambito dell’operazione Erostrato, sfociata il 25 gennaio 2019 in tredici arresti.
L’operazione “Sottovuoto” è scattata invece al culmine di un’inchiesta della squadra mobile di Roma che avrebbe smantellato una banda di 11 spacciatori italo-albanesi, di cui Rebeshi sarebbe stato il principale fornitore, attiva sul litorale romano tra Ardea e Pomezia.
Ai vertici della banda ci sarebbe stato un albanese, conosciuto come Lele, “soggetto di notevole caratura delinquenziale”, il quale ad ogni trattativa si sarebbe recato armato di pistole con il colpo in canna. Secondo le intercettazioni, nonostante la “notevole caratura delinquenziale”, avrebbe avuto paura di Rebeshi. “Io stavo per spararmi con quello di Viterbo per questo mi sono raffreddato”, avrebbe detto riferendosi a Ermal, come lo chiamavano i sodali.
Il 38enne Rebeshi, difeso come sempre dall’avvocato Roberto Afeltra, secondo l’accusa avrebbe ceduto alla banda, tra l’8 maggio e il 18 ottobre 2018, 9,5 chili di marijuana, un quantitativo di sostanza stupefacente non individuata del valore di 21mila euro e 538 grammi di eroina
Nel ricorso si contesta, tra l’altro, un difetto di “elementi individualizzanti” rispetto alle intercettazioni telefoniche sulla identificazione nel Rebeshi del soggetto menzionato come “quello di Viterbo”.
Il boss di mafia viterbese Ismail Rebeshi
Per la sesta sezione penale della suprema corte presieduta dal giudice Angelo Costanzo il ricorso è inammissibile. L’udienza risale al 24 giugno 2021, mentre le motivazioni sono state pubblicate il 13 settembre.
“Il riesame – si legge – ha confermato il provvedimento custodiale dopo aver evidenziato come la individuazione del ricorrente nel soggetto indicato come ‘quello di Viterbo’ è stata resa possibile proprio grazie alle intercettazioni dirette che hanno riguardato l’utenza in uso all’indagato, che hanno consentito di ricollegare alla sua persona le altre conversazioni intercettate in cui si menziona il soggetto di Viterbo, individuato come il fornitore al quale gli altri indagati non avevano potuto saldare il proprio debito dopo l’arresto di S. ed il sequestro dei 9,5 kg. di marijuana”.
“Più specificamente il tribunale ha indicato le intercettazioni, riportandone ampi brani, da cui si evince la correlazione tra l’arresto di S. ed il credito vantato da Rebeshi nei confronti di M. e M.. Vengono anche richiamate ed esaminate nell’ordinanza impugnata le intercettazioni del 12 e 15 ottobre tra Rebeshi e M., che preludono alla consegna della sostanza stupefacente, poi rinvenuta in occasione dell’arresto del predetto coindagato il 18 ottobre 2018”.
“Il quadro in tal modo delineato dal riesame dà conto tutt’altro che illogicamente della individuazione del ricorrente come il fornitore della sostanza stupefacente rinvenuta in occasione dei sequestri operati nei confronti dei predetti coindagati. Le incoerenze intrinseche denunciate nel primo motivo sono manifestamente infondate, trattandosi di critiche che investono la l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, che anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto rimessa all’apprezzamento del giudice di merito, la quale si sottrae al sindacato di legittimità se – come nel caso di specie – la valutazione operata risulti logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate e non inficiata da travisamenti”.
Viene infine evidenziato come Rebeshi sia sottoposto alla “custodia cautelare in carcere per associazione a delinquere, estorsioni e danneggiamenti aggravati dall’articolo 416-bis.1 del codice penale, per i quali ha già riportato condanna in primo grado alla pena di anni dodici di reclusione” (diventati 10 anni e 11 mesi lo scorso 9 giugno in appello).
Silvana Cortignani
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