Carmine Amato
Viterbo – (sil.co.) – Bocciata la richiesta del boss detenuto al 41 bis di sintonizzare Tv8. No della cassazione al boss della camorra Carmine Amato, ristretto in regime di carcere duro nel carcere di Mammagialla, che ha chiesto l’attivazione del canale Tv8 sull’apparecchio televisivo. Carmine Amato, 42 anni, reggente del clan scissionista Amato-Pagano, è stato arrestato nel 2011, latitante dal 2009 e inserito nell’elenco dei cento latitanti più pericolosi.
Sono state pubblicate il 7 febbraio dalla cassazione le motivazioni della sentenza del 20 aprile 2022. Al detenuto, in sostanza, non deriverebbe dalla mancata attivazione del canale richiesto “un attuale e grave pregiudizio all’esercizio dei diritti e in particolare del diritto all’informazione”, “adeguatamente garantito dalla possibilità di fruire di altri canali televisivi”, secondo la previsione dell’art. 14, Circolare D.A.P. del 2/10/2017, a mente della quale “la visione dei programmi sarà limitata ai principali canali della rete nazionale vale a dire pacchetto Rai (1-2-3-4-5, News, Movie, Scuola, Storia, Rai Sport I e 2, Premium, Yoyo, Gulp), Canale 5, Rete 4, Italia Uno, La Sette, Cielo, Iris e Tv 2000” preventivamente sintonizzati e abilitati dal tecnico di fiducia della direzione.
La corte suprema ha annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata dal ministero della giustizia, con cui, il 30 settembre 2021, il tribunale di sorveglianza di Roma, contrariamente a quanto affermato dall’amministrazione penitenziaria e dal magistrato di sorveglianza di Viterbo il 28 ottobre 2020, ha ritenuto che il diritto all’informazione del detenuto si attuasse anche attraverso la sincronizzazione del canale invocato dal ristretto e che la mancata possibilità di fruire della relativa visione concretizzasse una lesione del diritto d’informazione, da dover assicurare anche in ambito restrittivo di cui all’art. 41-bis.
Per il tribunale di sorveglianza di Roma “non erano attuali le esperienze d’impiego del canale anzidetto per veicolare messaggi all’esterno, né per ricevere informazioni dal contesto associativo, di cui il detenuto era stato parte”.
“La doglianza va valutata – si legge nelle motivazioni – considerando l’insieme dei canali televisivi già disponibili per il detenuto, con la conseguenza che appare difficile ipotizzare che la mancata fruizione del canale in questione, richiesto dal detenuto, determini una lesione grave e attuale del diritto all’informazione”.
“La richiesta di accesso a canali tv tematici, sottintende una censura alla soluzione organizzativa adottata dall’amministrazione penitenziaria all’atto della emanazione della circolare del 2017, che ha inteso circoscrivere l’accesso ‘ai principali canali della rete nazionale’, nell’ambito di un ragionevole contemperamento tra il diritto all’informazione e le esigenze di organizzazione del Dap, chiamato ad esercitare il necessario controllo sulle informazioni provenienti dall’esterno”.
“La discrezionalità, nella specie, è stata esercitata in maniera del tutto corretta nell’ambito di un provvedimento organizzativo di portata generale, rispetto alla quale non è configurabile alcun diritto soggettivo del detenuto (…) piuttosto la verifica va compiuta tenendo presente non il contenuto del singolo diritto che si assume leso, relativo alla visione di un canale televisivo, ma l’insieme dell’offerta già garantita al soggetto ristretto, in funzione della tutela del diritto all’informazione, qui ampiamente assicurato anche senza l’allargamento della sincronizzazione al canale Tv8”.
“La scelta penitenziaria di non consentire l’accesso a canali televisivi diversi da quelli di cui alla circolare del Dap del 2 ottobre 2017 non incide – in definitiva – sul diritto all’informazione garantito dall’accesso alla stampa periodica e dall’offerta televisiva autorizzata, ma è una forma di attuazione dell’esercizio in concreto del diritto che risulta riservata alla stessa amministrazione penitenziaria e alla sua discrezionalità”.
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