Viterbo – Furbetti del cartellino in caserma, uscite le motivazioni della sentenza con cui la corte di cassazione, lo scorso 12 luglio, ha annullato con rinvio la sentenza di condanna del 18 gennaio della corte militare d’appello di Roma a una pena di sei mesi e cinque giorni di reclusione militare e a quella accessoria della rimozione dal grado (subordinando inoltre il beneficio della sospensione condizionale della pena alla restituzione delle somme oggetto di profitto), ribaltando a sorpresa l’assoluzione dall’accusa di truffa militare continuata aggravata, ottenuta in primo grado il 4 maggio 2022 con la formula “perché il fatto non costituisce reato”.
La procura generale aveva chiesto che il ricorso venisse dichiarato inammissibile, invece gli ermellini, sentita la difesa, hanno disposto un nuovo giudizio davanti a una diversa sezione della corte militare di appello perché provveda alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale.
L’imputato, secondo l’accusa, avrebbe percepito circa 114 euro per un totale di quasi sei ore che sarebbero state indebitamente retribuite. Nei guai un dipendente dell’aeronautica militare 57enne, effettivo presso la scuola marescialli dell’aeronautica, comando aeroporto – assistito dall’avvocato Marco Valerio Mazzatosta – cui si contesta di avere, “con artifizi e raggiri, consistiti nell’allontanarsi senza autorizzazione dalla sede di lavoro ovvero nel non presentarsi senza autorizzazione presso detta sede durante parte della giornata lavorativa”, prestato un orario effettivo di servizio inferiore rispetto a quello per il quale era stato retribuito, “così conseguendo un ingiusto profitto, con pari danno dell’amministrazione militare (quantificato in 114,65 euro al lordo dell’imposizione fiscale)”, rappresentato dalla percezione della retribuzione per complessive 5 ore e 41 minuti in cui egli non era stato presente presso il reparto di appartenenza nei giorni e negli orari indicati nella tabella incorporata nel capo d’imputazione.
Accertato, tramite l’istruttoria dibattimentale, che la procedura di registrazione degli ingressi nella e delle uscite dalla scuola marescialli prevedeva una doppia registrazione – in particolare, una al momento dell’accesso in caserma tramite il sistema Gppa e l’altra attraverso la Cmd (Carta multiservizi difesa), che consentiva la determinazione delle ore lavorative effettivamente svolte, con la conseguente retribuzione spettante – il giudice di primo grado reputava credibile la ricostruzione fornita dall’imputato, ritenendo di non poter escludere che il predetto, presupponendo di aver correttamente utilizzato la propria Cmd per segnare il reale orario di lavoro, avesse successivamente omesso, per negligenza, o, comunque, in buona fede, di registrare, a distanza di tempo, nello statino Crono la temporanea interruzione del servizio, non essendo in grado di ricordare e verificare la effettiva corrispondenza dei dati riportati rispetto a quanto accaduto.
Durante il processo di secondo grado, celebrato su ricorso della procura militare, in base alle dichiarazioni di due nuovi testi, è emerso che la mancata registrazione avrebbe potuto e dovuto essere agevolmente rilevata dal diretto interessato, perché evidenziata sia dal video della postazione cosiddetta stand alone eventualmente utilizzata, sia dal computer fisso nel caso (statisticamente più frequente) di utilizzo del dispositivo per la lettura delle tessere Cmd abbinato alla propria postazione di lavoro: più precisamente, mediante un alert visivo rosso in corrispondenza del messaggio segnalante l’anomalia, nel primo caso, e mediante una scritta a video e un messaggio vocale registrato, nel secondo caso.
La difesa ha contestato la palese la violazione dell’art. 603, comma 3-bis, atteso che la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale aveva riguardato (anche) l’escussione di testi mai sentiti in primo grado. “Il giudice di appello – secondo l’avvocato Mazzatosta – ritenendo di dover riformare la sentenza assolutoria, avrebbe dovuto disporre la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale mediante l’esame dei soggetti che avevano reso le proprie dichiarazioni nel giudizio di primo grado. Ciò non essendo stato fatto, la sentenza di condanna deve considerarsi emessa in contrasto con la regola di giudizio dell’oltre ogni ragionevole dubbio”.
Secondo il legale, inoltre, la condanna con sospensione condizionale della pena subordinata alla restituzione delle somme compendio di truffa, avrebbe potuto essere sostituita anche con il lavoro di pubblica utilità o con la pena pecuniaria della specie corrispondente. Nell’interesse del ricorrente, Mazzatosta ha inoltre fatto pervenire memoria datata 5 giugno 2023, con la quale, dopo aver dato atto che il proprio assistito aveva effettuato il versamento in favore dell’amministrazione militare dell’importo di 114,65 euro, cui era subordinata la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, ha insistito nella richiesta di annullamento della sentenza impugnata.
“La corte di merito – si legge nelle motivazioni della sentenza dei giudici della prima sezione penale della cassazione – avrebbe dovuto farsi carico della rinnovazione di quelle prove dichiarative (l’esame dell’imputato e/o di determinati testi), che, anche secondo la prospettazione contenuta nell’atto di appello, fossero state oggetto di erronea valutazione da parte del giudice di primo grado e potessero essere considerate decisive ai fini dello scioglimento dell’alternativa ‘proscioglimento-condanna’. Solo nel caso in cui, a seguito di tale rinnovazione, si fosse delineato, come ‘assolutamente necessario’, lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria, avrebbe potuto operare la disciplina ordinaria prevista dall’art. 603, comma 3, codice di procedura penale”.
Silvana Cortignani
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