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Soriano nel Cimino - Il Tar del Lazio ha bocciato la richiesta di indennizzo dei proprietari del sito in località Crocetta

Ex cava chiusa per la puzza, nessun risarcimento

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Soriano nel Cimino - Cava della Crocetta

Soriano nel Cimino – Cava della Crocetta

Soriano nel Cimino –  (sil.co.) – Nessun indennizzo ai gestori della cava-discarica di Sant’Eutizio in località Crocetta a Soriano nel Cimino, chiusa nel marzo 2016 dall’allora sindaco Fabio Menicacci.

Il Tar del Lazio ha respinto con sentenza semplificata la richiesta di risarcimento danni avanzata dalla società proprietaria dell’ex cava della Crocetta, la cui attività era stata bloccata nel 2016 da una serie di provvedimenti inibitori, tra cui un’ordinanza contingibile e urgente del sindaco.

La vicenda trae origine dai controlli effettuati nel 2016 a seguito delle segnalazioni dei residenti per forti molestie olfattive dovute al conferimento di fanghi di cartiera (e alla conseguente liberazione di acido solfidrico). Per tutelare la popolazione, il comune e gli enti preposti avevano sospeso le autorizzazioni e l’attività del sito.

Inizialmente, il Tar del Lazio aveva confermato la legittimità dei provvedimenti comunali, ritenendo che la “salute pubblica” includesse anche il benessere psicofisico e sociale dei cittadini.

Nel marzo 2023, tuttavia, il Consiglio di stato ha ribaltato il giudizio, stabilendo che le ordinanze sindacali extra ordine possono essere emesse solo in casi di vera “emergenza sanitaria” (pericolo concreto per la vita e la salute fisica) e non per tutelare il più generico “benessere collettivo”.  Forte della vittoria in Consiglio di stato, la società è tornata davanti al Tar chiedendo i danni all’amministrazione comunale. 

La ragione principale per cui la richiesta è stata bocciata sta nella mancanza dell’elemento soggettivo della colpa in capo al comune. Il contrasto tra la prima decisione del Tar (favorevole al comune) e quella successiva del Consiglio di stato dimostra che la norma offriva ampi margini di interpretazione. L’errore di perimetrazione dei poteri del sindaco non può quindi essere imputato a un comportamento negligente dell’ente locale.

Il Tar ha inoltre evidenziato che la società non aveva chiesto al Consiglio di stato la sospensione cautelare della sentenza di primo grado, venendo meno all’onere di adottare le condotte necessarie per limitare il danno durante il giudizio di appello.

Nessuna prova, inoltre, è stata fornita circa eventuali danni subiti dopo la pronuncia del Consiglio di stato, momento in cui i divieti hanno cessato i loro effetti.

Atteso l’esito della lite e la complessità della vicenda, il tribunale ha disposto la compensazione integrali delle spese di giudizio tra le parti.


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29 settembre, 2026

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