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Giudiziaria - Anche per la suprema corte "troppi otto anni e mezzo di pena" - In primo grado erano stati condannati a 10 anni e 8 mesi

Droga nel casolare, le motivazioni della cassazione per il processo d’appello bis a Casarelli e Lamanda

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Maurizio Casarelli

Maurizio Casarelli

Camillo Lamanda

Camillo Lamanda

Viterbo – (sil.co.) – Sette chili di droga nel casolare, processo d’appello bis per Maurizio Casarelli e Camillo Lamanda. Troppi otto anni e sei mesi di reclusione, secondo la difesa, cui lo scorso 2 dicembre ha dato ragione la cassazione annullando con rinvio la sentenza di secondo grado.

Il 15 marzo sono state pubblicate le motivazioni per cui la sesta sezione penale, presieduta dal giudice Anna Petruzzellis, ha annullato la sentenza limitatamente alla misura della pena, rinviando per un nuovo giudizio sul punto a un’altra sezione della corte d’appello di Roma.

I difensori Giuliano Dominici e Marco Valerio Mazzatosta per Casarelli e Giorgio Martellino per Lamanda hanno impugnato la sentenza con cui, il 10 dicembre 2019, la corte d’appello di Roma ha parzialmente riformato la condanna emessa all’esito del giudizio abbreviato di primo grado, riducendo la pena da 10 anni e 8 mesi a 8 anni e 6 mesi di reclusione e 100mila euro di multa ciascuno, per l’illecita detenzione in concorso a fini di spaccio di spaccio di cocaina, marijuana e hashish.

I legali hanno lamentato, tra l’altro, “vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale in punto di trattamento sanzionatorio, stante l’eccessività della pena irrogata”. 

La polizia, a ottobre 2017, sequestrò in un casolare nelle campagne viterbesi quantitativi “assai rilevanti” di cocaina (193 grammi pari a 1.287 dosi) e hashish e marijuana (693 grammi pari a 27.720 dosi), riscontrando, tra le altre circostanze, “la costante e massiccia frequentazione, da parte di numerosi giovani, di una sala scommesse gestita in Viterbo dagli imputati, per rifornirsi di sostanze stupefacenti”. Nel sottolinearlo, i giudici della suprema corte ricordano anche “le inequivoche risultanze offerte dal contenuto delle intercettazioni telefoniche ed ambientali disposte sulle utenze telefoniche fisse e mobili degli imputati”.

Nel ritenere fondate le doglianze relative all’entità della pena, infine, i giudici spiegano: “La sentenza impugnata ha ridotto l’entità della pena a ciascuno degli imputati irrogata nel primo giudizio attribuendo illogicamente rilievo, nel determinarla, ad una associazione per delinquere – mai contestata nel capo d’imputazione – della quale gli imputati sarebbero stati organizzatori e promotori, dunque ad un elemento di fatto inesistente, ove si consideri che il reato del quale sono stati ritenuti responsabili è stato loro ascritto a titolo concorsuale”.

Quindi viene sottolineato come la sentenza d’appello impugnata abbia, in diversi passaggi, “rilevato la severità del trattamento sanzionatorio determinato nella prima decisione e mostrato, al contempo, di considerarne la misura ‘decisamente alta e non proporzionata al disvalore sociale del fatto’” ( rispetto ai parametri indicati dall’art. 133 cod. pen.), concludendo nel senso che”la stessa avrebbe dovuto essere irrogata in termini ‘decisamente’ inferiori“. 

Cosa che non è accaduta. “Ne discende – è la conclusione – l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al profilo attinente alla dosimetria della pena da irrogare per ciascuno degli imputati, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della corte di appello, affinché provveda, nella piena libertà del relativo apprezzamento di merito, ad eliminare i rilevati vizi della motivazione, uniformandosi ai principi da questa suprema corte stabiliti”. 


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18 marzo, 2021

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