Nei riquadri Maurizio Casarelli e Camillo Lamanda
Viterbo – (sil.co.) – Sette chili di droga nel casolare, pena dinezzata in appello.
Sono stati condannati a 5 anni e 4 mesi, al processo d’appello bis, Maurizio Casarelli e Camillo Lamanda. In primo grado il giudice Roberto Colonnello del tribunale di Viterbo li aveva condannati a 10 anni e 8 mesi.
“Quanto un omicidio preterintenzionale”, fa notare l’avvocato Marco Valerio Mazzatosta, uno dei difensori.
Troppi i 10 anni e 8 mesi del primo grado. Ma troppi anche gli 8 anni e 6 mesi del primo processo d’appello, la cui sentenza è stata annullata con rinvio lo scorso dicembre dalla cassazione.
Il processo bis di secondo grado, celebrato il primo giugno, si è concluso con un ulteriore sconto di pena, secondo le indicazioni della suprema corte.
Marco Valerio Mazzatosta
Il 2 dicembre la prima sentenza d’appello era stata annullata limitatamente alla misura della pena su ricorso dei difensori Giuliano Dominici e Marco Valerio Mazzatosta per Casarelli e Giorgio Martellino per Lamanda.
Lamanda e Casarelli dovevano rispondere di illecita detenzione in concorso a fini di spaccio di spaccio di cocaina, marijuana e hashish. Ma la pena, dal concorso, sarebbe lievitata come un’associazione per delinquere.
La polizia, a ottobre 2017, sequestrò in un casolare nelle campagne viterbesi quantitativi “assai rilevanti” di cocaina (193 grammi pari a 1.287 dosi) e hashish e marijuana (693 grammi pari a 27.720 dosi), riscontrando, tra le altre circostanze, “la costante e massiccia frequentazione, da parte di numerosi giovani, di una sala scommesse gestita in Viterbo dagli imputati, per rifornirsi di sostanze stupefacenti”.
La cassazione, nel ritenere fondate le doglianze relative all’entità della pena, a tal proposito ha scritto nelle motivazioni, pubblicate a marzo: “La sentenza impugnata ha ridotto l’entità della pena a ciascuno degli imputati irrogata nel primo giudizio attribuendo illogicamente rilievo, nel determinarla, ad una associazione per delinquere – mai contestata nel capo d’imputazione – della quale gli imputati sarebbero stati organizzatori e promotori, dunque ad un elemento di fatto inesistente, ove si consideri che il reato del quale sono stati ritenuti responsabili è stato loro ascritto a titolo concorsuale”.
Alla luce della nuova sentenza d’appello, l’avvocato Mazzatosta, soddisfatto per l’esito dell’udienza, commenta: “È stato dato atto della severità del trattamento sanzionatorio determinato nella prima decisione e mostrato, al contempo, di considerarne la misura ‘decisamente alta e non proporzionata’, concludendo, come da noi sempre sostenuto, nel senso che la pena avrebbe dovuto essere irrogata in termini ‘decisamente’ inferiori”.
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